DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa,

  1. Approvare per l’anno 2009 le aliquote I.C.I. e le relative riduzioni e detrazioni d’imposta, come di seguito indicate:

ALIQUOTE ANNO 2009

  1. Aliquota ordinaria 7 per mille;

  2. Aliquota del 5 per mille per "ABITAZIONE PRINCIPALE" e relative pertinenze;

  3. Aliquota del 7 per mille per le "ABITAZIONI NON LOCATE";

  4. Aliquota del 5 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non ancora venduti dalle imprese per un periodo non superiore ad un anno;

  5. Aliquota 7 per mille per immobili diversi dalle abitazioni;

  6. Aliquota 7 per mille per aree fabbricabili;

 

DETRAZIONI

Per i possessori di proprietà immobiliare e relative pertinenze, adibita a propria abitazione principale. Tale detrazione va rapportata, in ogni caso, al periodo dell’anno durante il quale l’immobile presenta tale destinazione e fino alla concorrenza del suo ammontare.

  1. Per i possessori di un’unica proprietà immobiliare su tutto il territorio nazionale ed adibita a propria abitazione principale nel cui nucleo familiare siano presenti soggetti portatori di handicap ai sensi della Legge 104 del 05/02/92 o soggetti con attestato di invalidità civile di almeno il 90%, risultanti da certificazione rilasciata dall’ U.S.L.

  2. Per i pensionati con coniuge, il cui reddito familiare complessivo imponibile riferito all’anno precedente, rilevabile dai modelli CUD, 730 o UNICO, non sia superiore ad €. 12.500,00.

Per ottenere tale detrazione il contribuente deve presentare ai servizi tributari del Comune, brevi mani o a mezzo del servizio postale, apposita istanza in carta semplice entro il termine perentorio del 31/10/2009, allegando apposita documentazione dalla quale si evince il possesso dei requisiti previsti ai punti a) e b).

Per i pensionati, possessori di un’unica proprietà immobiliare su tutto il territorio nazionale ed adibita ad abitazione principale, con reddito imponibile individuale, riferito all’anno precedente e rilevabile dai Modelli CUD, 730 o UNICO, non superiore ad . 7.230,40.

I contribuenti che rientrano nelle tipologie indicate, potranno tenere conto della detrazione d’imposta già nella fase di pagamento della rata di acconto scadente il 16/06/2009. L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato ed in mancanza dei requisiti richiesti, verrà applicata la detrazione prevista per l’abitazione principale pari a €. 129,11 e si provvederà al recupero della differenza mediante notifica di avviso di accertamento per parziale e/o omesso versamento delle somme dovute.

  1. Di assimilare all’abitazione principale:

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