PREMESSO

CHE il Decreto Leg.vo 30.12.92 n. 504 e successive modifiche, disciplina l’applicazione della Imposta Comunale sugli Immobili ( I C. I.);

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’ imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 26.03.99 (art. 59 del D. Leg.vo 15.12.97 n. 446);

VISTO l’art. 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art.27, comma 8, della legge 28.12.01, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’arI., comma 3, del D. Lgs. 28.19.1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO inoltre l’art 1 , comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007 ) il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da nonne statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1” gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

DATO ATTO che con decreto ministeriale del 17.12.2009 è stato prorogato al 30.04.2010, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2010 da parte degli Enti Locali;

VISTO l’art. i (lei Decreto Legge 27.05.2008, n. 93, convertito con modificazioni della legge 24.07.2008, n. 126, il quale

a ) al comma 1 esonera completamente dal pagamento dell’ imposta a partirc dall’anno 2008

l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fatta eccezione per le abitazioni accatastate nella categoria A/i, AR e A19;

h) ai commi 2 e 3 estende il beneficio dell’agevolazione anche alle unità immobiliari assimilate all’abitazione principale in base al regolamento o delibera comunale

VISTO l’art. 1, comma 7, del Decreto Legge 27.05.2008, n.93, convertito con modificazioni dalla legge 24.07.2008, n.126 che prevede: Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell’attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;

RICHIAMATO inoltre l’articolo 77 — bis, comma 30, del decreto legge 25.06.2008, n.112, convertito con modificazioni dalla Legge 06.08.2008, n.133, il quale estende per tutto il triennio 2009 — 201.1 la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essi attribuiti da legge dello Stato disposta dall’art1, comma 7, dcl Decreto Legge 27.05.2008, n.93, ad eccezione degli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

RITENUTO di dover confermare, per l’anno 2010, l’applicazione delle aliquote 1Cl. nella stessa misura del 2009 così meglio specificato:

- 4,50 per mille per le abitazioni principali relative alle unità immobiliari rientranti nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ( C12, ubicate o attigue all’abitazione principale);

- l’esenzione, ai sensi dcl Decreto  93/2008, dell’abitazione principale e relative pertinenze riferite a unità immobiliari di categorie C/6, C/2 ubicate o attigue all’abitazione principale e di abitazioni concesse in uso gratuito ai figli e relative pertinenze così come previste dal vigente regolamento comunale;

- 6,00 per mille per le aree fabbricabili;

- 7,00 per mille per tutti gli altri immobili;

Dl CONFERMARE, per l’anno 2010, la detrazione dell’imposta comunale sugli immobili nella misura di € 103,29;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

I) Dl confermare per l’anno 2010, l’applicazione delle aliquote I.C.I. nella stessa misura del 2009 così meglio specificato:

4,50 per mille per le abitazioni principali relative alle unità immobiliari rientranti nelle categorie A/1, A/8, A/9 e relative pcrtinenze (C/6, C/2, ubicate o attigue all’abitazione principale);

- l’esenzione, ai sensi dcl DL. 93/2008, dell’abitazione principale e relative pertinenze riferite a unità immobiliari di categorie C/6, C/2 ubicate o attigue all’abitazione principale e di abitazioni concesse in uso gratuito ai figli e relative pertinenze così come previste dal vigente regolamento comunale;

- 6,00 per mille per le aree fabbricabili;

- 7,00 per mille per tutti gli altri immobili;

2) Di confermare quale detrazione sull’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dcl soggetto passivo l’importo di € 103,29;

3) Di prevedere per l’anno 2010 in € 700.000,00, il gettito complessivo dcll’I.C.I. sulla base dei dati ricavati dall’accertamento dell’anno precedente derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;

4) Dl allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del biLancio di previsione dell’esercizio finanziario 2010, così come disposto dall’art. 172, comma i lett. e) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

5) Dl dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del Testo Unico n. 267 del 18.08.2000.