PREMESSO

CHE con deliberazione di G. M. n. 8 del 10.02.2000 è stata determinata, per l’esercizio finanziario 2000, l’aliquota riguardante l’Imposta Comunale sugli Immobili, istituita e regolamentata dal D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 84 del 22.12.1999 con la quale venivano approvate delle modifiche al Regolamento I. C. I. considerando, all’art. 2, le pertinenze dell’abitazione principale con aliquota al 5 per mille, così come, all’art. 8, le case concesse in uso gratuito ai figli;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D. Lgs 30.12.1992, n. 504 la detrazione minima prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale è di € 103,29;

VISTA la deliberazione di G. M. n. 38 del 07.05.2004, con la quale veniva confermata l’aliquota per l’abitazione principale e pertinenze per l’anno 2004 al 5 per mille e l’aliquota relativa ad altri fabbricati, a pertinenze, diverse dall’abitazione principale ed aree edificabili, nella misura del 7 per mille;

VISTO che dal Rendiconto di gestione anno 2003, approvato con deliberazione C.C. n. 36 del 21.07.2004 risulta un incasso di € 709.000,00 circa per Imposta Comunale sugli Immobili al netto della commissione spettante al concessionario, con l’applicazione delle due aliquote differenziate e con una detrazione prevista per le abitazioni principali e pertinenze pari a € 103,29;

RILEVATO che la Regione Siciliana ha di fatto decurtato i trasferimenti sul Fondo Regionale per il sostegno delle Autonomie Locali;

RILEVATO che, in funzione di un attento esame dei dati forniti dall’UTE di Catania e dal Consorzio ANCI/CNC, al fine di realizzare un adeguato gettito tributario necessario ad assicurare il conseguente equilibrio di bilancio di previsione, e per assicurare un adeguato livello di servizi alla cittadinanza viagrandese, l’Amministrazione Comunale intende confermare sia l’aliquota al 5 per mille a tutti i possessori delle unità immobiliari adibite esclusivamente ad abitazione principale nonché pertinenze ed alle abitazioni concesse in uso gratuito ai figli sia l’aliquota al 7 per mille relativamente ad altri fabbricati, a pertinenze ed aree edificabili diverse dall’abitazione principale;

RILEVATO che l’art. 27 comma 8 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, consente di deliberare le aliquote e le tariffe dei Tributi Locali, nonché di approvare i regolamenti relativi alle Entrate, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione dell’Ente con effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento;

CONSIDERATO che l’art. 42, comma 2, lett. f) del Decreto Legislativo n. 267/00, individua nell’organo esecutivo quello di fatto preposto alla determinazione delle aliquote e tariffe tributi locali;

VISTO l’art. 30, comma 12, della legge 23.12.1999, n. 488, come modificato dall’art. 18, comma 2, della legge 23.12.2000, n. 388;

VISTA la L. R. n. 48/91;

VISTO il d. Lgs 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa confermare per l’anno 2005 le seguenti aliquote:

Il complessivo gettito tributario introitato verrà destinato a funzionamento dei servizi resi dall’Ente, tenuto conto dei tagli operati sui trasferimenti Statali e Regionali, del rispetto del Patto di stabilità interno e dell’esigenza di realizzo degli equilibri economico-finanziari del Bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario 2005.

Trasmettere copia del presente atto alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché all’ANCICNC per la fiscalità locale.

Dichiarare la presente immediatamente esecutiva..