DETERMINAZIONE SINDACALE N. 03 DEL 23/01/2006

Approvazione aliquote ICI per l’anno 2006

 

IL SINDACO

 

            Visto il Titolo I del D.Leg.vo 30 dicembre 1992, n. 504, riordino della finanza degli Enti territoriali a norma dell’art. 4 della legge 421/92;

         Visto l’art. 6 comma 2 del decreto legislativo 504/92 come sostituito dal comma 53 dell’art. 3 della legge 662/96, il quale dispone: L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta alle abitazioni principali, o di alloggi non locati; .....;

         Visto il comma 56 dell’art. 3 della legge 662/96;

         Visto il comma 48 dell’art. 3 della l. 662/96 che ha rivalutato le rendite catastali urbane del 5 per cento ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili o di ogni altra imposta; ed il successivo comma 51 che ha rivalutato del 25 per cento i redditi dominicali;

         Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

         Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 29/01/1999;

         Vista la particolare condizione economica in cui versano gran parte di proprietari di immobili;

         Vista la Determina Sindacale n.4 del 16.03.2005 avente per oggetto: ”Approvazione aliquota ICI per l’anno 2005” con la quale sono state stabilite le aliquote ordinarie e l’aliquota ridotta;

         Che pertanto è opportuno confermare l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili, per l’anno 2006, come segue: aliquota del 4,9 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di persone fisiche con residenza anagrafica nel comune e di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità immobiliare posseduta non risulti locata e del 5,5 per mille per tutti gli altri fabbricati, per i terreni e le aree fabbricabili;

         Dato atto che con il presente provvedimento non è modificato l’Ordinamento normativo del tributo;

 

D E T E R M I N A

 

         Per quanto in premessa, ai fini dell’applicazione dell’ICI (imposta comunale sugli immobili) per l’anno 2006:

         1) Stabilire l’aliquota del 4,9 per mille per le unità immobiliari:

a) adibite ad abitazione principale di persone fisiche con residenza anagrafica nel comune;

b) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità immobiliare posseduta non risulti locata.

         2) Stabilire l’aliquota del 5,5 per mille per tutti gli altri fabbricati, per i terreni agricoli e le aree fabbricabili.