DETERMINAZIONE SINDACALE N. 03 DEL 23/01/2006
Approvazione aliquote ICI per l’anno 2006
Visto il Titolo I del D.Leg.vo 30 dicembre 1992, n. 504, riordino della finanza degli Enti territoriali a norma dell’art. 4 della legge 421/92;
Visto l’art. 6 comma 2 del decreto legislativo 504/92 come sostituito dal comma 53 dell’art. 3 della legge 662/96, il quale dispone: L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta alle abitazioni principali, o di alloggi non locati; .....;
Visto il comma 56 dell’art. 3 della legge 662/96;
Visto il comma 48 dell’art. 3 della l. 662/96 che ha rivalutato le rendite catastali urbane del 5 per cento ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili o di ogni altra imposta; ed il successivo comma 51 che ha rivalutato del 25 per cento i redditi dominicali;
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 29/01/1999;
Vista la particolare condizione economica in cui versano gran parte di proprietari di immobili;
Vista
Che pertanto è opportuno confermare l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili, per l’anno 2006, come segue: aliquota del 4,9 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di persone fisiche con residenza anagrafica nel comune e di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità immobiliare posseduta non risulti locata e del 5,5 per mille per tutti gli altri fabbricati, per i terreni e le aree fabbricabili;
Dato atto che con il presente provvedimento non è modificato l’Ordinamento normativo del tributo;
D E T E R M I N A
Per quanto in premessa, ai fini dell’applicazione dell’ICI (imposta comunale sugli immobili) per l’anno 2006:
1) Stabilire l’aliquota del 4,9 per mille per le unità immobiliari:
a) adibite ad abitazione principale di persone fisiche con residenza anagrafica nel comune;
b) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità immobiliare posseduta non risulti locata.
2) Stabilire l’aliquota del 5,5 per mille per tutti gli altri fabbricati, per i terreni agricoli e le aree fabbricabili.