ALIQUOTE ICI ANNO 2011 |
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a) 5 per mille, aliquota ridotta per l’abitazione principale in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie |
a proprietà indivisa, residenti nel comune per le sottoindicate unità immobiliari: |
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- A/1, A/8, A/9, e per la categoria catastale C/2 e C/6 di pertinenza; |
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o |
disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa |
non risulti locata né abitata da altri soggetti; |
Detrazione per abitazione principale: Euro 103,29; |
b) 6,5 per mille per tutti gli immobili di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, non adibiti ad abitazione principale, sia che essi |
risultino locati oppure a disposizione; |
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c) 5,6 per mille per tutti gli altri immobili, compresi gli immobili di cui alle categorie Catastali A/10. |
d) 5,6 per mille per gli immobili appartenenti alla categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 ceduti dai proprietari in uso gratuito |
ai parenti fino al 2° grado previa presentazione di regolare istanza entro il 31 dicembre del 2011; |
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I proprietari di immobili appartenenti alla categoria catastale A/2, A3, A/4, A/5, A/6, A/7, ceduti in uso gratuito ai parenti fino al 2° grado, con residenza e dimora abituale nello stesso immobile, al fine di avere applicata l’aliquota ordinaria ICI del 5,6 per mille, dovranno presentare al comune, per ogni singolo anno d’imposta, idonea istanza con allegato il certificato di residenza del parente beneficiario, entro il 31 dicembre dell’anno a cui si riferisce il tributo |
(Estratto della Delibera Consiglio Comunale n.24 del 14/03/2008) |
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Si porta a conoscenza inoltre che, a decorrere dall’1/1/2008, ai sensi D.L. 27 Maggio 2008 n.93 l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale non appartenente al gruppo catastale A/1, A/8, A9 utilizzata dal soggetto passivo è esentata. |
Per la definizione di abitazione principale così come specificato nella Risoluzione esplicativa n.12/DPF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) il comma 2 dell’art.1 del D.L.27/05/2008 n.93 rinvia al contenuto del D.lgs.504/92, che disciplina il tributo. In particolare occorre fare riferimento all’art.8, comma 2, del D.lgs.504/92, il quale stabilisce che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente e che, a seguito delle modifiche apportate dall’art.1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n.296, si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica. |
Questo Ente nel regolamento ICI attualmente in vigore non ha assimilato i benefici dell’abitazione principale agli immobili dati in uso gratuito a parenti, pertanto l’ICI per questi immobili è dovuta. |
REGOLAMENTO. |
La deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 13.3.2008 ha modificato il Regolamento ICI del Comune approvato con la delibera n. 28 del 30.03.1999; |
N.B. Si porta a conoscenza, inoltre, che con delibera n.1 del 16/02/2011 (Commissario ad Acta) è stato adottato il nuovo piano Regolatore Edilizio, pertanto qualora si è in possesso di terreni ricadenti in aree edificatorie previste dal nuovo P.R.G., ai sensi del D.lgs. 504/92 e della Legge 248 del 04/09/2006 art.36, comma 2, si è tenuti al versamento dell’Imposta ICI per dette aree edificabili, da calcolare sul valore venale del bene, con l’aliquota del 5,6 per mille. |