Aliquote anno 2008
1) Abitazione principale ......................... 4,50 per mille
2) Altri immobili ...................................... 7,00 per mille
Esenzione ICI prima casa
Articolo 1 commi 1,2,3 del D.Lgs. 27/05/08 n.93 (G.U. 28/05/08 n. 124)
2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione immobiliare del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilare dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504/92.
3. L’esenzione si applica, altresì nei casi previsti dall’articolo 6, comma 3-bis, e dell’articolo 8 , comma 4, del decreto legislativo n. 504/92, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell’articolo 6 ed i commi 2- bis e 2- ter dell’ art. 8 del citato decreto n. 504/92.