Aliquote anno 2008

 

1)  Abitazione principale   ......................... 4,50 per mille

2)  Altri immobili  ...................................... 7,00 per mille

 

Esenzione ICI prima casa

Articolo 1 commi 1,2,3 del D.Lgs. 27/05/08 n.93 (G.U. 28/05/08 n. 124)

 

1. A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione immobiliare del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilare dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504/92.

3. L’esenzione si applica, altresì nei casi previsti dall’articolo 6, comma 3-bis, e dell’articolo 8 , comma 4, del decreto legislativo n. 504/92, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4  dell’articolo 6 ed i commi 2- bis e 2- ter dell’ art. 8 del citato decreto n. 504/92.