D E T E R M I N A

 

n    Riconfermare le aliquote ICI e le detrazioni d’imposta in vigore nell’anno 2005

n    Durante l’anno 2006 le aliquote I.C.I e le relative riduzioni e detrazioni  d’imposta  vengono stabilite come segue:

 

Aliquote anno 2006

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1)  Abitazione principale   ......................... 4,80 per mille

2)  Altri immobili  ...................................... 7,00 per mille

 

Detrazioni

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1)Detrazione dall’imposta dovuta di €.103,29;

   Per l’unità immobiliare e relativa pertinenza adibita a propria abitazione principale.                                         

   Tale detrazione va rapportata   in ogni caso   al periodo dell’anno  durante  il quale l’immobile

   presenta tale destinazione e fino a concorrenza del suo ammontare.  

                                       

  

2)   Detrazione dell’imposta dovuta di €.154,94

      a) Per gli anziani, possessori di un’unica proprietà immobiliare, su   tutto il territorio nazionale, ed adibita a propria abitazione principale che abbiano compiuto al 31 dicembre dell’anno precedente  a cui si riferisce l’imposta, il 65° anno di età, e a condizione che l’abitazione appartenga alle categorie catastali A2. A3, A4, e A5, con l’esclusione di ogni altra categoria catastale e con reddito individuale, dichiarato nell’anno precedente, e rilevabile dai mod. 101, 201, 730 e unico non superiore a €.9.296,22 per nucleo familiare.

b) Per i portatori di handicap, possessori di un’unica proprietà immobiliare, su tutto il territorio nazionale, con attestato di inabilità civile superiore al 50%.

c) Per i possessori dell’unita’ immobiliare, adibita ad abitazione principale, nel cui nucleo familiare appartengono soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 104 del 05/02/92  art. 3 comma 3. ( Situazioni riconosciute di gravità assoluta ).

Per ottenere  tale detrazione  il contribuente deve presentare ai servizi tributari del Comune , brevi mani o a mezzo del servizio postale ,  apposita istanza in carta semplice entro il termine perentorio del 30/6/2006 allegando apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà , dalla quale si evince il possesso dei requisiti previsti ai punti a) , b) o c).

 

I contribuenti che rientrano nelle tipologie indicate, potranno tenere conto della detrazione  d’imposta  già nella fase di pagamento della rata di acconto scaduta il 30/6/2006. L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato, ed in mancanza  dei requisiti richiesti ,  verrà applicata la detrazione  prevista per l'abitazione principale  pari a €.103,29,  e si provvederà al recupero della differenza mediante notifica di avviso di liquidazione delle somme  dovute.

Nel caso di dichiarazione infedele, saranno applicate le sanzioni previste dai D.Lgs. 504/92;472-473/97.