DETERMINAZIONE SINDACALE N. 24 DEL 08-02-2005
OGGETTO: |
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONE RELATIVE ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2005 |
L’anno duemilacinque, il giorno otto del mese di febbraio nel proprio ufficio
n VISTO il D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 che ha istituito l’imposta Comunale sugli immobili a decorrere dall’anno 1993;
n VISTA la L. 662/96 che all’art. 2 comma 6^ , a modifica del succitato D.Lgs. n. 504/92 ha previsto la possibilità’ di diversificare, entro il limite massimo del 7 per mille , l’aliquota I.C.I. con riferimento ai casi di immobili posseduti in aggiunta a quelli destinati ad abitazione principale, o non locati;
n VISTO l’art. 3 comma 55 della gia’ citata L. n. 662/96 che sostituisce l’art. 8 del D.Lgs. n. 504/92 che detta norme in materia di riduzione e detrazioni della predetta imposta;
n Visto il D.L. n. 314 del 30 dicembre 2004 che proroga i termini di approvazione del bilancio di previsione 2005 e conseguentemente vengono differiti alla stessa data i termini per l’approvazione delle imposte e tasse comunali, nonché quelli per l’approvazione dei regolamenti sulle entrate così come disposto dall’art.53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall’art.27, comma 8 legge 28 dicembre 2001, n 488;
n VISTA la determinazione sindacale n. 8 del 24/02/2004 con cui sono state determinate e riconfermate per l’anno 2004 le aliquote I.C.I e le relative riduzioni e detrazione d’imposta;
n RITENUTO opportuno, per esigenze di bilancio, aumentare le aliquote relative all’anno corrente;
n RITENUTO altresì di dover agevolare i cittadini che possiedono esclusivamente l’abitazione principale e che appartengono a determinate categorie piu’ disagiate;
n ACCERTATO che, tenuto conto delle motivazioni sopraddette, le aliquote I.C.I e le relative riduzioni e detrazioni d’imposta possono per l’anno 2005 essere determinate come segue:
Aliquote anno 2005
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1) Abitazione principale ......................... 4,80 per mille
2) Altri immobili ...................................... 7,00 per mille
Detrazioni
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1) Detrazione dall’imposta dovuta di €.103,29;
Per l’unità immobiliare e relativa pertinenza adibita ad abitazione principale.
Tale detrazione va rapportata in ogni caso al periodo dell’anno durante il quale l’immobile presenta tale destinazione e fino a concorrenza del suo ammontare.
2) Detrazione dell’imposta dovuta di €.154,94
a) Per gli anziani, possessori di un’unica proprietà immobiliare, su tutto il territorio nazionale, ed adibita a propria abitazione principale che abbiano compiuto al 31 dicembre dell’anno precedente a cui si riferisce l’imposta, il 65° anno di età, e a condizione che l’abitazione appartenga alle categorie catastali A2. A3, A4, e A5, con l’esclusione di ogni altra categoria catastale e con reddito individuale, dichiarato nell’anno precedente, e rilevabile dai mod. 101, 201, 730 e unico non superiore a €.9.296,22 per nucleo familiare.
b) Per i portatori di handicap, possessori di un’unica proprieta’ immobiliare, su tutto il territorio nazionale, con attestato di inabilità civile superiore al 50%.
c) Per i possessori dell’unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, nel cui nucleo familiare appartengono soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 104 del 05/02/92 art. 3 comma 3. ( Situazioni riconosciute di gravità assoluta ).
Per ottenere tale detrazione il contribuente deve presentare ai servizi tributari del Comune , brevi mani o a mezzo del servizio postale , apposita istanza in carta semplice entro il termine perentorio del 30/6/2005 allegando apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà , dalla quale si evince il possesso dei requisiti previsti ai punti a) , b) o c).
I contribuenti che rientrano nelle tipologie indicate, potranno tenere conto della detrazione d’imposta già nella fase di pagamento della rata di acconto scaduta il 30/6/2005. L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato, ed in mancanza dei requisiti richiesti , verrà applicata la detrazione prevista per l'abitazione principale pari a €.103,29, e si provvederà al recupero della differenza mediante notifica di avviso di liquidazione delle somme dovute.
Nel caso di dichiarazione infedele, saranno applicate le sanzioni previste dai D.Lgs. 504/92;472-473/97.
n VISTO l’art. 13 della L.R. n. 7/92 che attribuisce al Sindaco la competenza in materia di variazione tariffarie;
n VISTA la L. 142/90;
n VISTO il vigente O.R.E.L.
VISTA la legge 2001 n.448;
n Durante l’anno 2005, per le motivazione in premessa indicate, le aliquote I.C.I e le relative riduzioni e detrazioni d’imposta vengono stabilite come segue:
Aliquote anno 2005
------------------------------
1) Abitazione principale ......................... 4,80 per mille
2) Altri immobili ...................................... 7,00 per mille
Detrazioni
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1)Detrazione dall’imposta dovuta di €.103,29;
Per l’unità immobiliare e relativa pertinenza adibita a propria abitazione principale.
Tale detrazione va rapportata in ogni caso al periodo dell’anno durante il quale l’immobile
presenta tale destinazione e fino a concorrenza del suo ammontare.
2) Detrazione dell’imposta dovuta di €.154,94
a) Per gli anziani, possessori di un’unica proprietà immobiliare, su tutto il territorio nazionale, ed adibita a propria abitazione principale che abbiano compiuto al 31 dicembre dell’anno precedente a cui si riferisce l’imposta, il 65° anno di età, e a condizione che l’abitazione appartenga alle categorie catastali A2. A3, A4, e A5, con l’esclusione di ogni altra categoria catastale e con reddito individuale, dichiarato nell’anno precedente, e rilevabile dai mod. 101, 201, 730 e unico non superiore a €.9.296,22 per nucleo familiare.
b) Per i portatori di handicap, possessori di un’unica proprietà immobiliare, su tutto il territorio nazionale, con attestato di inabilità civile superiore al 50%.
c) Per i possessori dell’unita’ immobiliare, adibita ad abitazione principale, nel cui nucleo familiare appartengono soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 104 del 05/02/92 art. 3 comma 3. ( Situazioni riconosciute di gravità assoluta ).
Per ottenere tale detrazione il contribuente deve presentare ai servizi tributari del Comune , brevi mani o a mezzo del servizio postale , apposita istanza in carta semplice entro il termine perentorio del 30/6/2005 allegando apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà , dalla quale si evince il possesso dei requisiti previsti ai punti a) , b) o c).
I contribuenti che rientrano nelle tipologie indicate, potranno tenere conto della detrazione d’imposta già nella fase di pagamento della rata di acconto scaduta il 30/6/2005. L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato, ed in mancanza dei requisiti richiesti , verrà applicata la detrazione prevista per l'abitazione principale pari a €.103,29, e si provvederà al recupero della differenza mediante notifica di avviso di liquidazione delle somme dovute.
Nel caso di dichiarazione infedele, saranno applicate le sanzioni previste dai D.Lgs. 504/92;472-473/97.
Il complessivo gettito tributario introitato verrà destinato al funzionamento dei servizi resi dal Comune tenuto conto dei tagli sui trasferimenti dello Stato e della Regione agli Enti Locali
IL SINDACO
(ON .DOTT. VINCENZO PETRALIA)