DETERMINAZIONE SINDACALE N.    24 DEL  08-02-2005

 

OGGETTO:

APPROVAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  E DELLE  DETRAZIONE

RELATIVE  ALL'IMPOSTA  COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER

L'ANNO 2005

 

 

L’anno  duemilacinque, il giorno  otto del mese di febbraio nel proprio ufficio

 

IL SINDACO

 

 

n    VISTO  il  D.Lgs.  n. 504 del 30/12/1992 che ha istituito  l’imposta  Comunale sugli immobili  a decorrere  dall’anno 1993;

n    VISTA  la L.  662/96 che all’art. 2 comma 6^ , a  modifica del succitato D.Lgs. n. 504/92  ha previsto la possibilità’ di diversificare, entro il limite  massimo del 7 per mille , l’aliquota  I.C.I.  con riferimento ai casi di immobili  posseduti in aggiunta   a quelli destinati ad abitazione  principale, o non locati;

n    VISTO  l’art. 3 comma 55  della  gia’ citata L. n. 662/96  che  sostituisce  l’art. 8 del  D.Lgs. n. 504/92 che detta norme in materia di riduzione  e detrazioni della predetta imposta;

n    Visto il D.L. n. 314 del 30 dicembre 2004 che proroga i termini di approvazione del bilancio di previsione 2005 e conseguentemente vengono differiti alla stessa data i termini per l’approvazione delle imposte e tasse comunali, nonché quelli per l’approvazione dei regolamenti sulle entrate così come disposto dall’art.53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall’art.27, comma 8 legge 28 dicembre 2001, n 488;

n    VISTA  la determinazione sindacale n. 8 del 24/02/2004 con cui sono state determinate e riconfermate   per l’anno 2004 le aliquote I.C.I  e le relative riduzioni e detrazione d’imposta;

n    RITENUTO opportuno, per esigenze di bilancio, aumentare le aliquote relative all’anno corrente;

n    RITENUTO altresì  di dover agevolare  i  cittadini che possiedono  esclusivamente   l’abitazione principale  e che appartengono a determinate categorie  piu’ disagiate;

n    ACCERTATO  che, tenuto conto delle motivazioni sopraddette,     le aliquote I.C.I e le relative riduzioni e detrazioni  d’imposta possono per  l’anno 2005 essere determinate come segue:

 

    Aliquote anno 2005

------------------------------

1)  Abitazione principale   ......................... 4,80 per mille

2)  Altri immobili  ...................................... 7,00 per mille

 

Detrazioni

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1)       Detrazione dall’imposta dovuta di €.103,29;

Per l’unità immobiliare e relativa pertinenza adibita ad abitazione principale.                                          

Tale detrazione va rapportata   in ogni caso   al periodo dell’anno  durante  il quale l’immobile   presenta tale destinazione e fino a concorrenza del suo ammontare.

 

2)   Detrazione dell’imposta dovuta di €.154,94

       a) Per gli anziani, possessori di un’unica proprietà immobiliare, su tutto il territorio nazionale, ed adibita a propria abitazione principale che abbiano compiuto al 31 dicembre dell’anno precedente  a cui si riferisce l’imposta, il 65° anno di età, e a condizione che l’abitazione appartenga alle categorie catastali A2. A3, A4, e A5, con l’esclusione di ogni altra categoria catastale e con reddito individuale, dichiarato nell’anno precedente, e rilevabile dai mod. 101, 201, 730 e unico non superiore a €.9.296,22 per nucleo familiare.

       b) Per i portatori di handicap, possessori di un’unica proprieta’ immobiliare, su tutto il territorio nazionale, con attestato di inabilità civile superiore al 50%.

       c) Per i possessori dell’unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, nel cui nucleo familiare appartengono soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 104 del 05/02/92 art. 3 comma 3. ( Situazioni riconosciute di gravità assoluta ).

Per ottenere  tale detrazione  il contribuente deve presentare ai servizi tributari del Comune , brevi mani o a mezzo del servizio postale ,  apposita istanza in carta semplice entro il termine perentorio del 30/6/2005 allegando apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà , dalla quale si evince il possesso dei requisiti previsti ai punti a) , b) o c).

I contribuenti che rientrano nelle tipologie indicate, potranno tenere conto della detrazione  d’imposta  già nella fase di pagamento della rata di acconto scaduta il 30/6/2005. L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato, ed in mancanza  dei requisiti richiesti ,  verrà applicata la detrazione  prevista per l'abitazione principale  pari a €.103,29,  e si provvederà al recupero della differenza mediante notifica di avviso di liquidazione delle somme  dovute.

Nel caso di dichiarazione infedele, saranno applicate le sanzioni previste dai D.Lgs. 504/92;472-473/97.

 

n    VISTO  l’art. 13  della L.R. n. 7/92    che  attribuisce  al  Sindaco la competenza  in materia di variazione tariffarie;

n    VISTA  la L. 142/90;

n    VISTO  il vigente O.R.E.L.

     VISTA la legge 2001 n.448;

 

D E T E R M I N A

 

n    Durante l’anno 2005, per le motivazione in premessa indicate, le aliquote I.C.I e le relative riduzioni e detrazioni  d’imposta  vengono stabilite come segue:

 

Aliquote anno 2005

------------------------------

1)  Abitazione principale   ......................... 4,80 per mille

2)  Altri immobili  ...................................... 7,00 per mille

 

Detrazioni

-----------------    

1)Detrazione dall’imposta dovuta di €.103,29;

   Per l’unità immobiliare e relativa pertinenza adibita a propria abitazione principale.                                         

   Tale detrazione va rapportata   in ogni caso   al periodo dell’anno  durante  il quale l’immobile

   presenta tale destinazione e fino a concorrenza del suo ammontare. 

                                      

  

2)   Detrazione dell’imposta dovuta di €.154,94

      a) Per gli anziani, possessori di un’unica proprietà immobiliare, su   tutto il territorio nazionale, ed adibita a propria abitazione principale che abbiano compiuto al 31 dicembre dell’anno precedente  a cui si riferisce l’imposta, il 65° anno di età, e a condizione che l’abitazione appartenga alle categorie catastali A2. A3, A4, e A5, con l’esclusione di ogni altra categoria catastale e con reddito individuale, dichiarato nell’anno precedente, e rilevabile dai mod. 101, 201, 730 e unico non superiore a €.9.296,22 per nucleo familiare.

b) Per i portatori di handicap, possessori di un’unica proprietà immobiliare, su tutto il territorio nazionale, con attestato di inabilità civile superiore al 50%.

c) Per i possessori dell’unita’ immobiliare, adibita ad abitazione principale, nel cui nucleo familiare appartengono soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 104 del 05/02/92  art. 3 comma 3. ( Situazioni riconosciute di gravità assoluta ).

Per ottenere  tale detrazione  il contribuente deve presentare ai servizi tributari del Comune , brevi mani o a mezzo del servizio postale ,  apposita istanza in carta semplice entro il termine perentorio del 30/6/2005 allegando apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà , dalla quale si evince il possesso dei requisiti previsti ai punti a) , b) o c).

 

I contribuenti che rientrano nelle tipologie indicate, potranno tenere conto della detrazione  d’imposta  già nella fase di pagamento della rata di acconto scaduta il 30/6/2005. L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato, ed in mancanza  dei requisiti richiesti ,  verrà applicata la detrazione  prevista per l'abitazione principale  pari a €.103,29,  e si provvederà al recupero della differenza mediante notifica di avviso di liquidazione delle somme  dovute.

Nel caso di dichiarazione infedele, saranno applicate le sanzioni previste dai D.Lgs. 504/92;472-473/97.

 

Il complessivo gettito  tributario  introitato verrà destinato al funzionamento dei servizi resi dal Comune  tenuto conto  dei tagli sui trasferimenti   dello Stato e della Regione agli Enti Locali

 

 

IL SINDACO

(ON .DOTT. VINCENZO PETRALIA)