►COMUNE DI MISTERBIANCO Imposta Comunale sugli Immobili Anno 2009 - Nota informativa Il Funzionario designato per la gestione dell’Imposta I.C.I. Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni; informa che: ►VERSAMENTI D’IMPOSTA ANNO 2009 L’imposta, che grava sui fabbricati, le aree fabbricabili, ed i terreni agricoli, è a carico: del proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione; del superficiario; dell’enfiteuta; del locatario finanziario; del concessionario nel caso di concessione su aree demaniali. È dovuta per l’anno solare proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto. Per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà) il versamento è effettuato dall’amministratore del condominio o della comunione. L’imposta deve essere versata per l’anno in corso in due rate: - la prima rata entro il 16 giugno 2009, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; - la seconda rata dal 1° al 16 dicembre 2009, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento in unica soluzione va effettuato entro il termine di scadenza della prima rata (16 giugno 2009). ►ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. ANNO 2009 Ai sensi dell’art.1, comma 169 L.n.296/2006 (L.F. 2007) sono prorogate, per l’anno 2009, aliquote e detrazioni previste per l’anno precedente. Esenzione abitazione principale (art.1 D.L.n.93/2008 conv. con L.n.126/2008): per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione dei fabbricati di categorie A/1, A/8 e A/9, e per la relativa pertinenza, l'imposta non è dovuta. Ai fini della corretta applicazione dell’esenzione, si precisa che nessuna assimilazione è stata prevista dal vigente Regolamento Comunale I.C.I., ad eccezione della pertinenza dell’abitazione principale. Restano, pertanto, assoggettate al pagamento dell’imposta, gli alloggi concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale e le unità immobiliari possedute da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, le unità immobiliari possedute in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e qualsiasi altra fattispecie assimilabile non espressamente prevista dal predetto regolamento comunale. Aliquote d’imposta anno 2009 ► 5 %0 (cinque per mille): abitazioni principali accatastate come A/1, A/8 e A/9; ► 6 %0 (sei per mille): aliquota ordinaria; ► 7 %0 (sette per mille): unità immobiliari iscritte alla categoria catastale “D”. Agli effetti dell’I.C.I. le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25%. Detrazioni d’imposta anno 2009 Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale assoggettate all'imposta si applica una detrazione d’imposta di € 180,75 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di utilizzo dell’abitazione. La suddetta detrazione si estende alla pertinenza delle abitazioni principali, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale I.C.I. . E’ previsto l’incremento della detrazione a € 258,22 per le sottoelencate categorie di contribuenti, ai sensi dell'art.8, comma 3 del D.Lgs.n.504/1992, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, a condizione che il contribuente non possieda altra unità immobiliare (fabbricati e terreni) oltre a quella per cui viene chiesta la detrazione, su tutto il territorio nazionale; inoltre il fabbricato deve appartenere alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 ed il valore catastale aggiornato non deve superare € 51.645,69: sub 1) Nuclei familiari con unica pensione sociale o assegno sociale; sub 2) Nuclei familiari al cui interno è presente un portatore di handicap riconosciuto ai sensi della L.n.104/92 con attestato di invalidità al 100% e nuclei familiari con minori in affido a condizione che il rispettivo reddito annuo complessivo familiare imponibile IRPEF 2007 non superi € 12.911,42 oltre € 516,46 per ogni familiare a carico; sub 3) Disoccupati che risultano iscritti all'ufficio di collocamento da almeno 12 mesi al 31/05/2008, con reddito del nucleo familiare imponibile IRPEF 2008 non superiore a € 6.197,48 oltre € 516,46 per ogni familiare a carico. ► MODALITA’ DI VERSAMENTO Il versamento della prima rata, pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, deve essere effettuato entro il 16 giugno 2009. La seconda rata costituirà saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata. Il pagamento deve essere effettuato, utilizzando gli appositi modelli: 1. mediante modello F24, presso tutti gli sportelli postali, gli Agenti di Riscossione e le banche convenzionate. 2. mediante versamento diretto sul conto corrente postale n.40789182 intestato a “Comune di Misterbianco - Servizio Tesoreria I.C.I.”, presso tutti gli sportelli postali. Il versamento non è dovuto se l’imposta da versare non è superiore a € 2,00. ►DICHIARAZIONI Le dichiarazioni agli effetti dell’imposta comunale sugli immobili devono essere presentate esclusivamente nel caso in cui siano intervenute variazioni nell’anno 2008 non rilevabili dalle banche dati catastali. Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Tributi del Comune presso gli uffici siti in Misterbianco, via A. Gramsci n.2, nel rispetto dei seguenti orari di ricevimento: - lunedì e venerdì, dalle ore 9:00 alle 12:00; - martedì, dalle 16:00 alle 18:00. Recapiti telefonici: 095/7556520-22-23-24-28-31-33-49 (fax 095/7556547). E-mail: tributi@comunedimisterbianco.it. Il Funzionario Responsabile dell’Imposta Comunale sugli Immobili F.to Dott. Mario Coco