Delibera di C.C. n.18 del 29.03.2011

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Capo I del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, il quale ha provveduto ad istituire, a decorrere dall’anno 1993, l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e ne disciplina l’applicazione;

VISTO l’art. 1 comma 156 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno 2007) che prevede espressamente che l’organo competente alla determinazione dell’aliquota ICI è individuato nel Consiglio Comunale a partire dal 01.01.2007;

Che dall’anno 2007 non è più in vigore la norma che prevedeva in mancanza di deliberazione l’applicazione dell’aliquota del 4 per mille, per cui, in caso di mancata approvazione entro il 31 marzo 2009, le aliquote si intendono confermate nella stessa misura dell’anno 2008 (art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296);

VISTO l’art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, il quale stabilisce che l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili deve essere deliberata in misura non inferiore al quattro per mille né superiore al sette per mille, e può essere diversificata entro tale limite (art.6, c.1 e 2, D.Lgs. 30dicembre 1992, n.504, nel testo modificato dall’art.1, c.156, legge 27 dicembre 2006,n.296);

 VISTO l’art. 77 bis, c. 30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede la sospensione del potere di deliberare aumenti dell’imposta,  per il triennio 2009-2011, ovvero fino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011;

VISTO il Decreto Ministeriale 17.12.2010 di proroga del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2011 alla data del 31.03.2011;

VISTO l’ art. 1 comma 169 della citata Legge 27.12.2006 n. 296 , che espressamente dispone: ”Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

RICHIAMATA,  la  deliberazione  consiliare  n. 23 del 28.04.2008,  con  la  quale  è stato approvato il  Regolamento Comunale per la disciplina dell’I.C.I. ;

VISTO,  il  D.Lgs. n. 504/92, così come modificato ed integrato dalla legge n. 662/96;

CONSIDERATO  che,  comunque,  il  gettito  dell'ICI  non  può essere  inferiore  a quello dell'anno precedente;

VISTO, il D.Lgs. n. 446/97;

VISTA, il Decreto legislativo n.267/2000;

VISTO,   l'O.R.E.L.,  15/03/1963,  n. 16  e  successive  modifiche  ed integrazioni;

SULLA scorda dell’eseguita votazione con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge;

DELIBERA

1)       Di mantenere, per l’anno 2011, l’aliquota principale ai fini I.C.I. nella misura del 5,50 per mille.

2)       Di stabilire  per l’anno 2011 l’applicazione delle riduzioni, delle detrazioni e della diversificazioni così come di seguito riportate:

-          Abitazione principale Cat.A/1 e Cat.A/8 - A/9 riduzione aliquota di un punto per mille  ( 4,5 %0 ) e dall’ imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 175,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

-          Riduzione dell’aliquota I.C.I. di un punto per mille ( 4,5 %0 ) per le abitazioni in uso gratuito a parenti in linea retta fino a 2° grado.

-          Riduzione dell’aliquota I.C.I. al minimo di legge ( 4 %0 ) per i terreni agricoli;

-          Aumento dell’aliquota I.C.I. di mezzo punto per mille ( 6 %0 ) per le seconde case;

-          Aumento dell’aliquota I.C.I. di un punto per mille ( 6,50%0) per gli immobili di “ Cat. D “.

-          Esenzione abitazione principale (accatastate nella Categoria A/2 alla A/7 ai sensi dell’art. 1 del D.l. 27 Maggio 2008 n.93) compresa una pertinenza di Cat. C2 o C/6 adibita ad abitazione del soggetto passivo con relativa residenza anagrafica.

3)       Di specificare che per quanto non previsto nel precedente punto 2), trova applicazione l'aliquota ordinaria stabilita nelle misura  del  5,50  per  mille anche per le categorie dalla  C/1 alla C/6, A/10 e per le aree edificabili.

4)        Di confermare il valore di riferimento, ai fini dell' I.C.I.,  delle aree edificabili interessate dal P.R.G. di questo Comune, giusto prospetto che segue:

 

TABELLA RIEPILOGATIVA VALORI AREE EDIFICABILI

Destinazione d’uso delle AREE

Valore attribuito ( € x mq )

AREA RESIDENZIALE

CON CONCESSIONE EDILIZIA

SENZA CONCESSIONE EDILIZIA

Zona “ C “        Urbanizzata

Zona “ C “   da Urbanizzare

Zona “ C 1“      Urbanizzata

Zona “ C 1“ da Urbanizzare

Zona “ C 2“ da Urbanizzare

Zona “ C 3“ da Urbanizzare

         90,00

 

                         40,00

75,00

32,50

25,00

  7,50

  5,00

                            3,50

AREA ARTIG.LE  E COMMERCIALE

CON CONCESSIONE EDILIZIA

SENZA CONCESSIONE EDILIZIA

Zona “ D “        Urbanizzata

Zona “ D “   da Urbanizzare

                     16,00

12,00

                            8,00