Delibera Giunta Comunale n.96 del 30.12.2005
Oggetto: Determinazione aliquota I.C.I. per l’anno 2006.
Su iniziativa del Sindaco/Assessore è stata formulata la seguente proposta di deliberazione:
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione della Giunta Municipale n. 97 del 9.12.2004, esecutiva, concernente la determinazione dell’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.):
VISTA la deliberazione consiliare n. 23 del 7.3.2005, esecutiva, con la quale l’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2005 veniva determinata nel modo seguente:
- cinque per mille sulla prima casa (abitazione principale)
- sei per mille sulla seconda casa (o altre unità immobiliari)
- nonché le seguenti detrazioni per l’abitazione principale:
· € 103,29 per l’abitazione principale;
· € 180,76 per l’abitazione principale di soggetti che abbiano compiuto 65 anni di età, entro il 31 dicembre 2004 e con un reddito imponibile individuale che non superi € 9.296,22, a condizione che l’abitazione appartenga alle categorie A2, A3, A4 e A5. La stessa detrazione di € 180,76 si applica a favore dei soggetti portatori di handicap, singolarmente o al proprio nucleo familiare, sempre che producano la relativa certificazione sanitaria da cui risulti una invalidità non inferiore al 75% ed il reddito del nucleo familiare non sia superiore ad € 15.493,71;
· € 180,76 per coppie sposate nell’anno precedente a cui si riferisce l’imposta;
· € 180,76 per le famiglie che abbiano avuto un figlio nell’anno precedente a cui si riferisce l’imposta.
VISTO l’art.6 del D.L.gs. 30 dicembre 1992, n.504, come sostituito dall’art.3, comma 53, della legge n.662/1996, che stabilisce le modalità di definizione dell’aliquota del tributo, e che testualmente recita:
“”
4. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.
VISTO l’art.53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, che testualmente recita:
“”…..omissis…
16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”””
VISTO l’art..42 – comma 2 lett. f) – D.L.vo n.267/2000, come introdotto dalla L.R. n. 30/2000;
CONSIDERATO che l’Ente presenta gravi deficienze di bilancio derivanti dal minore trasferimento di risorse da parte dello Stato e della Regione siciliana;
CONSIDERATO che l’Amministrazione ha espresso la volontà di non aumentare, per l’anno 2006, le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili, stante lo stato di emergenza derivante dalle eruzioni dell’Etna del luglio 2001 ed ottobre 2002,
VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente nella Regione siciliana;
PROPONE
1) determinare l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2006 come segue:
- cinque per mille sulla prima casa (abitazione principale)
- sei per mille sulla seconda casa (o altre unità immobiliari)
2) confermare le detrazioni previste per l’abitazione principale nelle seguenti misure:
· € 103.29 per l’abitazione principale;
· € 180.76 per l’abitazione principale di soggetti che abbiano compiuto 65 anni di età, entro il 31 dicembre 2004 e con un reddito imponibile individuale che non superi € 9.296,22, a condizione che l’abitazione appartenga alle categorie A2, A3, A4 e A5. La stessa detrazione di € 180,76 si applica a favore dei soggetti portatori di handicap, singolarmente o al proprio nucleo familiare, sempre che producano la relativa certificazione sanitaria da cui risulti una invalidità non inferiore al 75% ed il reddito del nucleo familiare non sia superiore ad € 15.493,71;
· € 180.76 per coppie sposate nell’anno precedente a cui si riferisce l’imposta;
Vista ed esaminata la proposta di deliberazione che precede, parte narrativa e parte dispositiva:
Ritenutola degna di approvazione;
Visti il parere favorevole che precede reso dal responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art.53 della legge 8/6/90, n.142, come introdotto nella Regione Siciliana dall’art.1, comma1, lett i) della l..r. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni:
Vista la legge 8/6/90, n.142, come introdotta nella Regione Siciliana dalla legge regionale n.48/91, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;
Con unanimi voti espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
Approvare, integralmente, come approva la sopraccitata proposta, parte narrativa e dispositiva facendola propria a tutti gli effetti di legge come atto di quest’Organo.