DELIBERAZIONE N° 3 |
Adunanza ordinaria in I^ convocazione – sessione ordinaria.
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA ICI PER L’ANNO 2008.
L’anno 2008, addì 28 del mese di FEBBRAIO alle ore 18,30 nella sala del Museo della Musica in Via Oratorio, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, all’appello risultano:
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con decreto legislativo del 30/12/92 n° 504 “Riordino della Finanza degli Enti Territoriali” è stata istituita, con decorrenza dall’anno 1993, l’Imposta Comunale sugli Immobili;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 81 del 15/11/1998 con la quale è stato approvato il vigente regolamento comunale in materia di imposta comunale sugli Immobili, che tra l’altro individua le agevolazioni e riduzioni applicabili al tributo;
VISTO l’art. 53, comma 16 della legge 23/12/2000 n° 388, come sostituto dall’art. 272, comma 8 della Legge 28/12/2001, n° 448, che stabilisce quale termine ultimo per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
VISTA la legge n° 244 del 24/12/07 (legge finanziaria)
RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n° 309 del 14/12/2006 con la quale venivano approvate le aliquote e le detrazioni relative alla imposta comunale sugli immobili per l’anno 2007;
CONSTATATO che nel bilancio di previsione 2008, in fase di elaborazione, l’ammontare delle spese previste è strettamente correlato alla capacità di copertura delle stesse, desumibile dall’andamento delle entrate pregresse;
CONSIDERATO che per reperire le risorse necessarie a garantire l’equilibrio di bilancio per il 2008, si ritiene opportuno mantenere inalterata la pressione fiscale;
VISTO il parere favorevole formulato sulla proposta;
VISTA la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’OREL nel testo vigente;
CON voti unanimi resi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. Di determinare per l’anno 2008 le seguenti aliquote I.C.I.:
- Aliquota 5 per mille:
· Abitazione principale, aree fabbricabili e terreno agricolo
· Detrazione 1^ casa €. 103,29
· Ulteriore detrazione così come previsto dal comma 5 della legge 24 dicembre 2007 n° 244 che espressamente recita:
“All’art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 504 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
- 2 bis. Dall’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art. 5. L’ulteriore detrazione comunque non superiore ad €. 200,00, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- 2 Ter L’ulteriore detrazione di cui al comma 2 bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categorie catastali A1, A8 e A9.
· Comma 6 per legge 244 del 24 dicembre 2007, che espressamente recita:
“All’art. 6 del Decreto legislativo 30/12/92, n° 504 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il comma 3 è inserito il seguente:
- 3 bis – Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, scioglimento, o cessazione degli effetti civile del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’art. 8, commi 2 e 2 bis D. Leg.vo 504/92, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
- Aliquota 6 per mille:
- Per fabbricati diversi dall’abitazione principale
- Aliquota agevolata 4 per mille:
a)-Interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili.
b)-Interventi volti al recupero di immobili di interesse artistico ed architettonico localizzati nel centro storico;
c) - All’utilizzo dei sottotetti.
L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.
2) Dare atto che il presente documento è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n° 267 del 18/8/2000, così come da proposta.
Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Consigliere Anziano Il Presidente Il Segretario Comunale
f.to: Barbagallo Vincenzo f.to: Geom. Rosario Raciti f.to: Dott. Francesco Furnò
La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Piedimonte Etneo lì, 11/03/08
Visto: IL SINDACO Il Segretario
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Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubbli- cata all’Albo Pretorio: dal 16/03/08 al 30/03/08 e che contro la medesima non sono stati prodotti ricorsi. Lì 31/03/08 IL SEGRETARIO |