PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE
COMUNE DI ACI CASTELLO
Provincia di Catania
- I.C.I. –
- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI -
ANNO 2010 – ALIQUOTE – DETRAZIONI - PAGAMENTO
IL CAPO AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
Visto il D.Lgs. 30-12-1992 n. 504 e successive modificazioni -
Visto il D.Lgs. 8-8-1996 n. 437 -
Vista la Legge del 23-12-1996 n.662 -
Visto il D.Lgs. n. 466 del 15-12-1997 -
Vista la Legge n° 388 del 2000 art. 18 “Disciplina dei versamenti ICI” -
Visto il vigente regolamento comunale -
Visto il D.L. n° 93 del 27.05.2008 convertito dalla Legge 24.07.2008 n° 126 –
Vista la Deliberazione C.C. n° 28 del 20.04.2010 -
COMUNICA
Ai cittadini soggetti all’imposta comunale sugli immobili che questo Comune ha stabilito, per l’anno 2010:
Totale esenzione dell’imposta per l’immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze ancorchè distintamente iscritte in catasto ad esclusione degli immobili appartenenti alla categoria A1 – A8 – A9 –
1. 5,30 per mille del valore catastale per gli immobili:
q Costituenti abitazione principale di persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo Categorie Catastali A1 – A8 –A9);
q Pertinenze di abitazioni principali, Categorie Cat. C/2 e/o C/6 (cantina – box – posto auto coperto o scoperto – soffitta), purchè vi sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e siano utilizzate direttamente dal proprietario o titolare del diritto reale -
2. 7,00 per mille per tutti gli altri immobili compresi terreni ed aree edificabili –
3. 4,00 per mille per i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori –
DETRAZIONI
(solo categorie catastali A1 – A8 – A9)
¨ La detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per la relativa pertinenza è determinata in €.258,23 fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, per coloro i quali possiedono in tutto il territorio nazionale un unico immobile destinato ad abitazione principale ed una sola pertinenza ( garage - box - posto auto all'aperto - cantina), purchè sia utilizzata direttamente dal titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’abitazione principale -
Tale detrazione è concessa anche alle medesimi condizioni:
1. ai disabili e/o anziani domiciliati in via permanente, in istituti di ricovero o sanitari, la cui unica abitazione risulta non locata oppure sia occupata dal nucleo familiare;
2. alle coop. edilizie, a proprietà indivisa, per gli alloggi concessi ai soci assegnatari purchè non siano proprietari di altri immobili o quote di unità immobiliari con base imponibile non superiore a € 2.582,28;
3. all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, se nel nucleo familiare del possessore è presente una persona con invalidità accertata di almeno l'80%;
4. al cittadino italiano residente all'estero per motivi di lavoro nella cui unica abitazione risulti residente il coniuge e/o i figli a carico;
5. al proprietario della abitazione che, obbligato dalla legge a risiedere in altro comune per ragioni di lavoro e/o servizio, non percepisca alcun tipo di detrazione o rimborso dal datore di lavoro e nella cui unica abitazione è residente il nucleo familiare del soggetto passivo di imposta;
- I contribuenti, per usufruire delle suddette agevolazioni di cui ai punti 1-2-3-4-5 dovranno presentare apposita documentazione entro e non oltre la data di scadenza della rata del versamento a saldo -
¨ La detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le eventuali pertinenze, è determinata in € 103,29 per coloro i quali possiedono altri immobili in tutto il territorio nazionale.
L’immobile concesso in uso gratuito a parenti in linea diretta di primo grado (genitori e figli), viene considerato come abitazione principale (CON ESCLUSIONE DELLE PERTINENZE), previa presentazione di apposita autocertificazione, entro e non oltre il 16/12/2010 –
SI RICORDA INOLTRE CHE:
¨ Il pagamento dell’imposta complessivamente dovuta a questo Comune per l’anno 2010 deve essere effettuato in due rate:
a) La prima entro il 16 Giugno 2010, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente;
b) La seconda dall’1 al 16 Dicembre 2010, a saldo dell’imposta ancora dovuta per l’intero anno 2010 con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
¨ Il versamento può essere effettuato:
¨ mediante c/c postale intestato a: COMUNE DI ACI CASTELLO - Imposta Comunale sugli Immobili sul c/c n. 61164893 -
¨ Tramite Modello F 24 (SENZA ULTERIORE AGGRAVIO DI SPESE) –
¨ E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 Giugno 2010, per l’intera imposta dovuta –
Aci Castello lì MAGGIO 2010