PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

COMUNE DI ACI CASTELLO

Provincia di Catania

 

- I.C.I. –

-        IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI -

ANNO 2010 – ALIQUOTE – DETRAZIONI - PAGAMENTO

                                         

IL CAPO AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI

 

Visto il D.Lgs. 30-12-1992 n. 504 e successive modificazioni -

Visto il D.Lgs. 8-8-1996 n. 437 -

Vista la Legge del 23-12-1996 n.662 -

Visto il D.Lgs. n. 466 del 15-12-1997 -

Vista la Legge n° 388 del 2000 art. 18 “Disciplina dei versamenti ICI” -

Visto il vigente regolamento comunale -

Visto il D.L. n° 93 del 27.05.2008 convertito dalla Legge 24.07.2008 n° 126 –

Vista la Deliberazione C.C. n° 28 del 20.04.2010 -

 

COMUNICA

Ai cittadini soggetti all’imposta comunale sugli immobili che questo Comune ha stabilito, per l’anno 2010:

 

ALIQUOTE

 

Totale esenzione dell’imposta per l’immobile adibito ad abitazione principale  e per le relative pertinenze ancorchè distintamente iscritte in catasto ad esclusione degli immobili appartenenti alla categoria A1 – A8 – A9 –

 

1.      5,30 per mille del valore catastale per gli immobili:

q  Costituenti abitazione principale di persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo Categorie Catastali A1 – A8 –A9);

q  Pertinenze di abitazioni principali, Categorie Cat. C/2 e/o C/6 (cantina – box – posto auto coperto o scoperto – soffitta), purchè vi sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e siano utilizzate direttamente dal proprietario o titolare del diritto reale -

2.      7,00 per mille per tutti gli altri immobili compresi terreni ed aree edificabili –

3.      4,00 per mille per i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori –

DETRAZIONI

(solo categorie catastali A1 – A8 – A9)

 

¨      La detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per la relativa pertinenza è determinata in €.258,23 fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, per coloro i quali possiedono in tutto il territorio nazionale un unico immobile destinato ad abitazione principale ed una sola pertinenza ( garage - box - posto auto all'aperto - cantina), purchè sia utilizzata direttamente dal titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell’abitazione principale -

Tale detrazione è concessa anche alle medesimi condizioni:

1.      ai disabili e/o anziani domiciliati in via permanente, in istituti di ricovero o sanitari, la cui unica abitazione risulta non locata oppure sia occupata dal nucleo familiare;

2.      alle coop. edilizie, a proprietà indivisa, per gli alloggi concessi ai soci assegnatari purchè non siano proprietari di altri immobili o quote di unità immobiliari con base imponibile non superiore a € 2.582,28;

3.      all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, se nel nucleo familiare del possessore è presente una persona con invalidità accertata di almeno l'80%;

4.      al cittadino italiano residente all'estero per motivi di lavoro nella cui unica abitazione risulti residente il coniuge e/o i figli a carico;

5.      al proprietario della abitazione che, obbligato dalla legge a risiedere in altro comune per ragioni di lavoro e/o servizio, non percepisca alcun tipo di detrazione o rimborso dal datore di lavoro e nella cui unica abitazione è residente il nucleo familiare del soggetto passivo di imposta;

- I contribuenti, per usufruire delle suddette agevolazioni di cui ai punti 1-2-3-4-5  dovranno presentare apposita documentazione entro e non oltre la data di scadenza della rata del versamento a saldo -

¨      La detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le eventuali pertinenze, è determinata in € 103,29 per coloro i quali possiedono altri immobili in tutto il territorio nazionale.

 

 

L’immobile concesso in uso gratuito a parenti in linea diretta di primo grado (genitori e figli), viene considerato come abitazione principale (CON ESCLUSIONE DELLE PERTINENZE), previa presentazione di apposita autocertificazione, entro e non oltre il 16/12/2010 –

 

 

 

 

 

SI RICORDA INOLTRE CHE:

 

¨     Il pagamento dell’imposta complessivamente dovuta a questo Comune per l’anno 2010 deve essere effettuato in due rate:

a)    La prima entro il 16 Giugno 2010, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente;

b)    La seconda dall’1 al 16 Dicembre 2010, a saldo dell’imposta ancora dovuta per l’intero anno 2010 con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

¨     Il versamento può essere effettuato:

¨      mediante c/c postale intestato a: COMUNE DI ACI CASTELLO - Imposta Comunale sugli Immobili sul c/c n. 61164893 -

¨     Tramite Modello F 24 (SENZA ULTERIORE AGGRAVIO DI SPESE) –

¨     E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 Giugno 2010, per l’intera imposta dovuta –

 

Aci Castello lì    MAGGIO 2010

  Il Capo della 3^ Area 

                                         Dott. C. GALLI