COMUNE DI ACI CASTELLO

ALIQUOTE 2008

Totale esenzione dell’imposta per l’immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze ancorchè distintamente iscritte in catasto ad esclusione degli immobili appartenenti alla categoria A1 – A8 – A9 –

Tale esenzione è concessa anche ai contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

  1. Ai disabili e/o anziani domiciliati in via permanente, in istituti di ricovero o sanitari, la cui unica abitazione risulta non locata oppure sia occupata dal nucleo familiare;
  2. All’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, se nel nucleo familiare del possessore è presente una persona con invalidità accertata di almeno l’80%;
  3. Al cittadino italiano residente all’estero per motivi di lavoro nella cui UNICA abitazione risulti residente il coniuge e i figli a carico;
  4. Al propr. dell’abitazione, che obbligato dalla legge a risiedere in altro Comune per ragioni di lavoro e/o servizio, non percepisca alcun tipo di detrazione o rimborso dal datore di lavoro, la cui unica abitazione risulti residenza di abitazione principale, dal nucleo familiare del soggetto passivo di imposta;
  5. Agli alloggi IACP concessi in locazione semplice;
  6. Alle coop. edilizie, a proprietà indivisa, per gli alloggi concessi ai soci assegnatari –

Per l’applicazione della totale esenzione di cui ai superiori punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 gli interessati dovranno presentare apposita richiesta corredata dai documenti giustificativi entro e non oltre il 20 Dicembre 2008, pena la decadenza del diritto.

5,30 per mille per gli immobili appartenenti alla categoria A1 – A8 – A9 adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze ancorchè distintamente iscritte in catasto.

DETRAZIONE PER IMMOBILI CATEGORIA A1 – A8 – A9 -

La detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze ancorché distintamente iscritte in Catasto, è determinata in €.103,29 per coloro i quali possiedono altri immobili in tutto il territorio nazionale.

L’immobile concesso in uso gratuito a parenti in linea diretta di primo grado (genitori e figli), viene considerato come abitazione principale, previa presentazione di apposita autocertificazione, entro e non oltre il 20/12/2008.

SI RICORDA INOLTRE CHE:

  1. La prima entro il 16 Giugno 2008, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente;
  2. La seconda dall’1 al 16 Dicembre 2008, a saldo dell’imposta ancora dovuta per l’intero anno 2008 con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.