COMUNE DI ACI CASTELLO
ALIQUOTE 2005
Deliberazione G.M. n° 139 del 30.12.2004
- 5,30 per mille per l'immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze ancorchè distintamente iscritte in catasto.
- 7,00 per mille per tutti gli altri immobili compresi terreni ed aree edificabili;
- 5,00 per mille per gli immobili destinati allo svolgimento dell’attività di Bed & Breakfast esercitata ai sensi di legge.
- 4,00 per mille per i proprietari che eseguono interventi volti al recuperodi unità immobiliari inagibili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
DETRAZIONE
Delibera C.C. n° 34 del 31.05.2005
La detrazione per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per la relativa pertinenza è determinata in €. 258,23 fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta, per coloro i quali possiedono, in tutto il territorio nazionale un unico immobile destinato ad abitazione principale ed una sola pertinenza (o un garage o un box o un posto auto all’aperto o una cantina) anche se distintamente iscritta in catasto, purchè faccia parte dello stabile o area condominiale -
Tale detrazione è concessa anche, alle medesime condizioni:
- Ai disabili e/o anziani domiciliati in via permanente, in istituti di ricovero o sanitari, la cui unica abitazione risulta non locata oppure sia occupata dal nucleo familiare;
- All’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, se nel nucleo familiare del possessore è presente una persona con invalidità accertata di almeno l’80%;
- Al cittadino italiano residente all’estero per motivi di lavoro nella cui UNICA abitazione risulti residente il coniuge e i figli a carico;
- Al proprietario dell’abitazione, che obbligato dalla legge a risiedere in altro Comune per ragioni di lavoro e/o servizio, non percepisca alcun tipo di detrazione o rimborso dal datore di lavoro, la cui unica abitazione risulti residenza di abitazione principale, dal nucleo familiare del soggetto passivo di imposta;
- Agli alloggi IACP concessi in locazione semplice;
- Alle coop. edilizie, a proprietà indivisa, per gli alloggi concessi ai soci assegnatari purché non siano propr. di altri immobili o quote di unità immobiliari con base imponibile non superiore a €.2.582,28 -
Per l’applicazione della maggiore detrazione di cui ai superiori punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 gli interessati dovranno presentare apposita richiesta corredata dai documenti giustificativi entro e non oltre il 20 Dicembre 2005, pena la decadenza del diritto.
La detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze ancorché distintamente iscritte in Catasto, è determinata in €. 103,29 per coloro i quali possiedono altri immobili in tutto il territorio nazionale.
L’immobile concesso in uso gratuito a parenti in linea diretta di primo grado, viene considerato come abitazione principale, applicando l’eventuale aliquota ridotta e la detrazione per questa previste, previa presentazione di apposita autocertificazione, entro e non oltre il 31/12/2005.
SI RICORDA INOLTRE CHE:
- Il pagamento dell’imposta complessivamente dovuta a questo Comune per l’anno 2005 deve essere effettuato in due rate:
- La prima entro il 30 Giugno 2005, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente;
- La seconda dall’1 al 20 Dicembre 2005, a saldo dell’imposta ancora dovuta per l’intero anno 2005 con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
- Il versamento può essere effettuato:
- mediante c/c postale intestato a: COMUNE DI ACI CASTELLO - Imposta Comunale sugli Immobili sul c/c n. 61164893 -
- Tramite Modello F 24 -
- E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di Giugno 2005, per l’intera imposta dovuta.
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Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti sono tenuti a presentare dichiarazione sull’apposito modello presso l’Ufficio ICI del Comune per gli immobili acquistati, venduti, ricevuti in donazione o donati nel corso dell’anno 2004 e per quelli per i quali – nel corso del 2004 – si sono verificate variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta o del soggetto obbligato -