In applicazione degli artt. 54 e 58 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2006 sono così determinate:
- Immobili adibiti ad abitazione principale da parte di persone fisiche 5,50 per mille
- Immobili posseduti da Enti senza scopo di lucro 6,50 per mille
- Immobili diversi dalle abitazione (tutte le categorie, escluse A) 6,50 per mille
- Fabbricati posseduti in aggiunta all’abitazione principale (solo ctg. A) 7,00 per mille
- Area edificabile 7,00 per mille
- Terreni agricoli 4,00 per mille
Altre Agevolazioni I.C.I. previste dal vigente Regolamento I.C.I.
Art. 4 - Abitazioni principali e pertinenze:
- Comma 1: Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell’abitazione principale le unità immobiliari, distintamente iscritte in catasto, che costituiscono un'unica abitazione per lo stesso nucleo familiare. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche in quota parte, della predetta unità immobiliare e che queste siano durevolmente ed esclusivamente adibite ad abitazione principale.
- Comma 2: Resta fermo che l’abitazione principale e le altre unità immobiliari di cui al comma 1, continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel Decreto Leg.vo n° 504, del 30/12/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso Decreto Leg.vo. Resta altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l’agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le predette unità immobiliari la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.
- Comma 4: Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta, per queste previste, quelle concesse in uso gratuito come abitazione principale ai seguenti parenti in linea retta o collaterale: Genitori, suoceri, figli, coniuge, generi, nuore.
- Comma 5: Le condizioni di cui ai precedenti commi dovranno essere dichiarate dai proprietari ai sensi della L. 4/1/1968, n° 15.
- Comma 6: Le pertinenze dell’abitazione principale sono catastalmente classificate nella categoria C/6 e C/2. Alla pertinenza dell’abitazione principale è riservato lo stesso trattamento fiscale dell’abitazione principale, sia nel caso che sia ubicato nello stesso stabile, sia che sia ubicato in altra zona del territorio comunale, a condizione che l’uso esclusivo sia quello di pertinenza dell’abitazione principale.
- Il beneficio è limitato ad un solo immobile pertinenziale.
- Di conseguenza i contribuenti proprietari o usufruttuari nel territorio comunale di più immobili pertinenziali, possono usufruire della agevolazione, limitatamente alla sola ed unica unità immobiliare che costituisce “pertinenza” dell’abitazione principale.
- L’ammontare della detrazione stabilita dal Comune per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, se non trova capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, deve essere computato, per la parte residua, sull’imposta dovuta per la pertinenza “.
L’imposta I.C.I. deve essere corrisposta mediante versamento al Concessionario SAN GIORGIO S.P.A. su apposito bollettino di C/C postale intestato allo stesso Concessionario con n° 52373750 per come segue:
1^ rata entro il 30 GIUGNO 2006;
2^ rata entro il 20 DICEMBRE 2006.