DETERMINA SINDACALE N. 72 DEL 13/05/2005
Oggetto: Conferma aliquote I.C.I. per l’anno 2005.
IL SINDACO
VISTO il D.L. del 31.03.05 n. 44 con il quale è stato prorogato il termine per l’approvazione delle tariffe al 31.05.2005;
VISTA la Determina Sindacale n. 42 del 26.03.2004 con la quale sono state approvate le aliquote per I.C.I. anno 2004;
PREMESSO che con D.L.vo n. 504/’92 è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6, comma 2, del citato D.L.vo istitutivo dell’imposta, l’aliquota deve essere fissata in misura non inferiore al quattro per mille nè superiore al sette per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi d’immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o da alloggi non locati;
VISTO l’art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la conferenza Stato città ed autonomie locali;
VISTO l’art. 55 della legge 8 giugno 1990 n. 142, come modificato dall’art. 13comma 4, della legge 3 agosto 1999, n. 265, il quale ha stabilito che i Comuni e le Province deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;
VISTA la legge regionale del 23.12.2000, n. 30, che recepisce le disposizioni della legge 265/99;
RITENUTO necessario, al fine di garantire l’equilibrio di bilancio, adeguare per l’anno in corso la misura delle aliquote ICI;
VISTO l’art. 4, comma1, del D.L. 8 agosto 1996, n.437, convertito, con modificazioni, nella L. 24 ottobre 1996, n.556, che testualmente recepita “Ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, i Comuni possono deliberare, ai sensi dell’art. 6 del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504, un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
DATO ATTO che ai sensi dell’art.8, comma 2, D.L.vo 504/92: “dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 103,29 (£.200.00) rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione” e che “per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro titolo reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”;
RILEVATO che ai sensi del comma 4, del precitato art. 8 D.L.vo504/92 e comma 4 ter dell’art. 1 del D.L. 23 gennaio 1993, n16, convertito con modificazione nella Legge 24 marzo 1993, n. 75, si considerano “abitazioni principali”, con conseguente applicazione dell’aliquota e della detrazione per queste previste, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari nonché quelle possedute a titolo di proprietà o d’usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero, a condizione che non risultano locate;
VISTO l’art. 6 del vigente regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili ai sensi del quale, in aggiunta alle varie fattispecie, definite tali per espressa previsione normativa, è considerata” abitazione principale” quelle previste dal presente articolo;
VISTO l’art. 13 L.R. 7/92
VISTO L’ O.R.EE.LL vigente nella regione Sicilia;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;
1) Di confermare le aliquote per I.C.I anno 2005 come allegate Determina Sindacale n. 42 del 26.03.2004, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 5 per mille per tutte le unità immobiliari, ivi comprese le relative pertinenze, considerate “abitazione principale” del soggetto passivo per espressa previsione normativa, nonché quella di proprietà di una o di entrambi i coniugi e concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado; per avere tale agevolazione è necessaria l’identità tra soggetto obbligato al pagamento dell’ICI e soggetto dimorante nell’abitazione;
- 6 per mille per gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili.
La detrazione unica per le abitazioni principali è di Euro 103,29 (£. 200.000). l’ eventuale eccedenza che non ha trovato capienza nell’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione principale può essere detratto dall’imposta dovuta per le pertinenze.
Il versamento dovrà essere effettuato sul C/C n° 52403888 intestato “R.T.L. S.p.A COMUNE RADDUSA RISCOSSIONE I.C.I. – 90146 PALERMO”
Copia della presente sarà trasmessa all’Ufficio del Federalismo Fiscale come da circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle politiche fiscali del 16 aprile 2003 N.3.
IL SINDACO
(Prof. Giovanni Allegra)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER AL REGOLARITA’ CONTABILE ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Addì___________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
A T T E S T A T O D I P U B B L I C A Z I O N E
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno___________ per 15 gg. Consecutivi.
Addì_________________
IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE