VISTA la proposta del Responsabile dei Servizi Finanziari, i cui contenuti si intendono qui integralmente trascritti;
VISTI i pareri favorevoli espressi e riportati in calce alla proposta di deliberazione;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
A voti unanimi e palesi
1. CONFERMARE l’aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili anche per l'anno 2008 al 6‰ (sei per mille);
2. mantenere in vigore anche per l’anno 2008 l’aliquota minima del 4‰ (quattro per mille) per le abitazioni principali e per quelle concesse in uso gratuito a parenti fino al 3° grado e affini fino al 2° grado, confermando in € 103,29, la detrazione per l’abitazione principale e per quelle concesse in uso gratuito a parenti ed affini, in ragione annua, dando atto che ai sensi dell’art. 8, comma 2bis e 2ter, del D.lgs 504/92, (come modificato e integrato dall’art. 1, comma 5 della Legge 244/2007 Finanziaria 2008) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo, pari all'1,33 per mille della base imponibile, fino ad un massimo di €. 200,00;
3. APPLICARE le seguenti agevolazioni previste dall’art. 15 del vigente Regolamento comunale:
a. la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, come stabilita al superiore punto 2, viene raddoppiata in €. 206,58 in favore dei soggetti passivi che comprendono nel proprio nucleo familiare soggetti affetti da gravi handicap, certificati dall'autorità competente ai sensi dell'art. 4 della Legge 104/92 e che presentino un reddito annuo complessivo, determinato in base ai criteri utilizzati per determinare l'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E) come previsto dal D. Lgs. 109 del 31/03/1998, non superiore a € 18.592,45;
b. alle unità immobiliari non locate, possedute da anziani o disabili residenti in Istituti di cura o Case di riposo, viene applicata la aliquota e le detrazioni previste al superiore punto 2 per le abitazioni principali;
c. l’aliquota agevolata pari a quella prevista per le abitazioni principali è applicata alle unità immobiliari non locate diverse dall’abitazione principale - fino ad un massimo di una - possedute dai soggetti passivi ultra sessantacinquenni con indicatore I.S.E. vigente alla data di presentazione della dichiarazione non superiore a €. 15.000,00;
d. aliquota agevolata del 4‰ (quattro per mille) per gli immobili strumentali posseduti da imprese artigiane, commercianti e piccole imprese con un numero di dipendenti inferiore a 15 con regolare contratto a tempo indeterminato ed utilizzati direttamente per l'espletamento della propria attività;
4. STABILIRE ai sensi dell’art. 9, comma 7, del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, che i soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:
a. il Concessionario della riscossione dei tributi per le Provincie Siciliane “SERIT Sicilia S.p.A.;
b. con le modalità previste dal Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 in sede di dichiarazione dei redditi, mediante modello F24”
5. DARE MANDATO al Responsabile dei Servizi Finanziari affinché provveda a pubblicare e rendere noto a tutti i contribuenti un avviso relativo all’ICI 2008, dal quale i cittadini possano ricavare utili indicazioni sull’imposta da versare e le relative nuove modalità di versamento;
6. Dare atto che il gettito presunto di € 670.000,00, calcolato in via prudenziale tenendo conto sia degli accertamenti effettuati che hanno esteso la base imponibile, sia del maggior gettito presunto derivante dall’assoggettamento ai fini ICI dei fabbricati rurali, verrà imputato alla risorsa 1.01.0110 della parte delle Entrate del redigendo Bilancio di previsione dell’esercizio 2008.