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ALIQUOTE ICI ANNO 2009
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI |
ALIQUOTE |
1 - Regime ordinario dell’imposta per gli immobili non compresi nelle tipologie seguenti, compresi quelli strumentali posseduti da imprese industriali, artigianali e commerciali |
6 x mille |
2 - Unità immobiliare adibita ad abitaz. princ. nella quale il soggetto passivo ha la dimora abituale e la residenza anagrafica, nonché le relative pertinenze (anche se con quota di possesso diversa) |
6 x mille |
3 - Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) nella quale l’assegnatario ha la dimora abituale e la residenza anagrafica |
6 x mille |
4 - Unità immobiliari e relative pertinenze (anche se con quota di possesso diversa), possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate né utilizzate da altri |
6 x mille |
5 - Unità immobiliari e relative pertinenze (anche se con quota di possesso diversa), concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti entro il 1° grado civile (solo tra genitori e figli o viceversa), a condizione che gli stessi vi abbiano trasferito dimora abituale e residenza anagrafica |
6 x mille |
6 – Aree fabbricabili |
6 x mille |
7 – Unità immobiliari inagibili, inabitabili (previa richiesta – riduzione del 50%) |
3 x mille |
8 – Terreni agricoli |
ESENTI |
9 - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai residenti AIRE , nonché le relative pertinenze (anche se con quota di possesso diversa), purché non risultino locate |
6 x mille |
DETRAZIONI D’IMPOSTA ICI ANNO 2009
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI |
in ragione annua |
1 - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo (con dimora e residenza anagrafica) e relative pertinenze (anche se con quota di possesso diversa). |
TOTALE |
2 - Unità immobiliare e relative pertinenze (anche se con quota di possesso diversa), posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultano locate né utilizzate da altri |
TOTALE |
3 – Unità immobiliari e relative pertinenze (anche se con quota di possesso diversa), concesse in uso gratuito a parenti entro il 1° grado civile (solo tra genitori e figli o viceversa), a condizione che gli stessi vi abbiano trasferito dimora abituale e residenza anagrafica |
TOTALE |
4 – Unità immobiliare assegnata dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) a condizione che l’assegnatario vi risieda anagraficamente |
TOTALE |
5 - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai residenti AIRE, nonché le relative pertinenze (anche se con quota di possesso diversa), purché non risultino locate |
103,29 |
6 - Unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitaz. principale dal soggetto passivo (con dimora e residenza anagrafica) e relative pertinenze (anche se con quota di possesso diversa). |
103,29 |
ICI dovuta dai contribuenti residenti all’estero (A .I .R .E.) per l’ anno 2008 e seguenti.
L’art. 1 del D.L. 27/05/08 n. 93 convertito dalla legge 24/07/08 n. 126, ha previsto l’esclusione dell’abitazione principale e delle sue pertinenze dal pagamento dell’ICI a decorrere dall’anno 2008.
Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 (escluse le categorie A/1, A/8 e A/9) dove il contribuente dimora abitualmente ed ha stabilito la residenza anagrafica (art.8, c. 2, D.Lgs. n.504/92 e art. 5, c. 1, del vigente regolamento comunale approvato con atto C.C. n. 04/07 ).
Il Ministero dell’Economia e Finanze ha fornito alcuni chiarimenti con la risoluzione n. 12/DF Prot. 12677 del 05/06/2008 e con la risoluzione n. 1/DF prot.. 5914/2009 del 04/03/2009 e sono stati precisati i casi di applicazione della predetta esenzione: in questa sede si evidenzia che nell’esenzione non sono comprese le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti all’estero ( A. I. R. E. ) i quali hanno invece diritto alla sola detrazione di €. 103,29 per l’abitazione principale posseduta nel Comune a condizione che la stessa non risulti locata (art. 1 c. 4-ter del D.L. n. 16/93 convertito in legge n. 75/93) ed in relazione alla quota % di possesso.
VALORI AREE FABBRICABILI
A decorrere dal 2008 ed al fine di ridurre al minimo l’insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti dall’articolo 5, comma 5, del D. Lgs. N. 504, del 30/12/1992, per zone omogenee, ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, vengono determinati come dal seguente prospetto:
- ZONA A – CENTRO STORICO – NON ESISTONO AREE FABBRICABILI
- ZONA B – EDILIZIA DI COMPLETAMENTO ……………. €. 60,00 x Mq.
- ZONA C – ZONA DI ESPANSIONE………………………... €. 20, 00 x Mq.
- ALTRE ZONE………………………………………………. €. 10,00 x Mq.
In caso di parziale ultimazione dei vari piani, il valore venale è rapportato ai piani ancora da completare.
Non saranno sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili, quando l’imposta sarà versata in conformità ad un valore non inferiore a quello predeterminato.
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