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DELIBERA

1) di fissare per l’anno 2008,  nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

ALIQUOTE

x mille

1 - Regime ordinario dell’imposta per gli immobili non compresi nelle tipologie seguenti,  compresi quelli strumentali posseduti da imprese industriali, artigianali e commerciali

6

2 - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il soggetto passivo ha la dimora abituale e la residenza anagrafica, nonché le relative pertinenze, purché con eguale quota di possesso

6

3 - Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) nella quale l’assegnatario ha la residenza anagrafica

6

4 - Unità immobiliari e relative pertinenze (purché con eguale quota di possesso),  possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate né utilizzate da altri

6

5 - Unità immobiliari e relative pertinenze (purché con eguale quota di possesso), concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti entro il 1° grado civile (solo tra genitori e figli o viceversa), a condizione che gli stessi vi abbiano trasferito dimora abituale  e residenza anagrafica

6

6 – Aree fabbricabili  

6

7 – Unità immobiliari inagibili, inabitabili (previa richiesta – riduzione del 50%)  

3

8 – Terreni agricoli

ESENTI

 

2) di determinare per l’anno 2008, le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

 

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

 

Detrazioni d’imposta

(in ragione annua)

1 - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo (con dimora e residenza anagrafica) e relative pertinenze (purché con eguale quota di possesso),   

103,29

2 - Unità immobiliare e relative pertinenze (purché con eguale quota di possesso) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata né utilizzata da altri.

103,29

3 – Unità immobiliari e relative pertinenze (purché con eguale quota di possesso),   concesse in uso gratuito a parenti entro il 1° grado civile (solo tra genitori e figli o viceversa), a condizione che gli stessi vi abbiano trasferito dimora abituale  e residenza anagrafica.

103,29

4 – Unità immobiliare assegnata dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) a condizione che l’assegnatario vi risieda  anagraficamente

103,29

 

3) A decorrere dal 2008 ed al fine di ridurre al minimo l’insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, vengono determinati come dal seguente prospetto:

 

            - ZONA  A – CENTRO STORICO – NON ESISTONO AREE FABBRICABILI   

       - ZONA  B – EDILIZIA DI COMPLETAMENTO                                                 €.    60,00 x Mq.

       - ZONA  C – ZONA DI ESPANSIONE                                                             €.    20, 00 x Mq.

       - ALTRE ZONE                                                                                             €.    10,00 x Mq.

       In caso di parziale ultimazione dei vari piani, il valore venale è rapportato ai piani ancora da completare.

       4) Non saranno sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l’imposta sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

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