COMUNE DI SOMMATINO

Provincia di Caltanissetta

OGGETTO

I.C.I. (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI) ANNO

2005 -

I L S I N D A C O

L'anno duemilacinque, il giorno ventiquattro, del mese di marzo, in Sommatino e nell'Ufficio

Municipale, il sottoscritto Dott. Lorenzo Tricoli, Sindaco del Comune adotta il seguente provvedimento:

PREMESSO che:

con apposito decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 (pubblicato sulla G. U. R. I. n. 306 del 31

dicembre 2004) è stato prorogato al 28 febbraio 2005 il termine per la deliberazione del bilancio

di previsione da parte degli enti locali;

in sede di conversione del citato decreto n. 314/04, con legge 1 marzo 2005, n. 26, il termine di

approvazione del bilancio di previsione 2005 per gli enti locali è stato prorogato al 31 marzo 2005;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, pubblicato nel supplemento ordinario alla

G.U.R.I. n. 305 del 30/12/1992, relativo al riordino della finanza locale degli Enti territoriali ed in

particolare l’art.1 che istituisce a decorrere dall'anno 1993 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

Visto l’art. 6 primo comma, del citato decreto che fissa al 31 ottobre di ogni anno il termine per la

determinazione dell’aliquota dell’imposta;

visto il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dal

comma 8 dell’art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale statuisce che: " Il termine per

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale

all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante

istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi

pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti

sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di

cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. "

Visto il vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

Considerato che l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né

superiore al 6 per mille, ovvero al 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio;

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 con cui approva il nuovo testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare l'art. 42, comma 2, lettera f) il quale prevede che il

Consiglio comunale si occupi quanto ai tributi , della loro istituzione e del loro ordinamento, con

l'esclusione, però , della determinazione delle relative aliquote;

Vista la deliberazione n. 116 della Giunta comunale del 29/12/2000, e la successi va deliberazione

n. 33 del 20/04/2001, entrambe esecutive ai sensi di legge, con cui la Giunta comunale ha deliberato

per l'anno 2001 la misura dell'imposta comunale sugli immobili;

Vista la determinazione Sindacale n. 54 del 26.05.2004 con la quale per l’anno 2004 è stato

determinato che:

a) l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2004 è riconfermata nella

misura del 5,00 ‰ ( cinque per mille), quale imposta per il possesso di fabbricati non adibiti ad

abitazioni principali, per i fabbricati non locati, per le aree edificabili e terreni agricoli, siti nel

territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o

scambio é diretta l'attività dell'impresa;

b) Viene, inoltre, riconfermata e mantenuta anche per l’anno 2004 l’aliquota minima del 4 ‰

(quattro per mille) per le abitazioni principali e per quelle cedute in uso gratuito a parenti ed affini fino

al 1° grado;

c) Rimane confermata e mantenuta in € 103,29 la detrazione per l’abitazione principale e per

quelle cedute in uso gratuito a parenti ed affini fino al 1° grado.

Ritenuto necessario applicare per l’anno corrente l’invarianza dell’aliquota d’imposta e, quindi, di

riconfermare per l’anno 2005 le aliquote in vigore nell’anno 2004 per i fabbricati adibiti ad abitazioni

principali e per quelle cedute in uso gratuito a parenti ed affini fino al 1° grado e di riconfermare anche

quella relativa ai fabbricati non adibiti ad abitazione principale, per i fabbricati non locati, le aree

edificabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli

strumentali o alla cui produzione o scambio é diretta l'attività dell'impresa;

Che detto riconferma si rende necessaria anche se sono stati ridotti i trasferimenti nazionali e

quelli del fondo globale regionale;

Che rimane in capo ai comuni la sola possibilità di reperire risorse attraverso le entrate proprie

e così giungere al pareggio del bilancio, anche attraverso un contestuale contenimento delle spese

correnti e di investimento e con il reperimento di risorse diverse, politica di contenimento che è già

stata adottata dall’Amministrazione e che potrà essere verificato in sede di esame ed approvazione del

bilancio corrente;

Ritenuto che sussistono le condizioni per potere procedere alla delle aliquote dell'imposta sugli

immobili vigenti per l’anno 2004 anche per il corrente anno 2005;

Visto l'O.R.EE.LL., come modificato con l. r.n. 30/2000;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui s'intendono trascritte:

a) l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005 è riconfermata nella

misura del 5,00 ‰ ( cinque per mille), quale imposta per il possesso di fabbricati non adibiti ad

abitazioni principali, per i fabbricati non locati, per le aree edificabili e terreni agricoli, siti nel

territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o

scambio é diretta l'attività dell'impresa;

b) Viene, inoltre, riconfermata e mantenuta anche per l’anno 2005 l’aliquota minima del 4 ‰

(quattro per mille) per le abitazioni principali e per quelle cedute in uso gratuito a parenti ed affini fino

al 1° grado;

c) Rimane confermata e mantenuta in € 103,29 la detrazione per l’abitazione principale e per

quelle cedute in uso gratuito a parenti ed affini fino al 1° grado.