PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

2. di assimilare per l’anno 2010 all’abitazione principale e pertanto godente di esenzione l’unità immobiliare non locata di italiani residenti all’estero (articolo 1, comma 4-bis, del decreto legge n. 16/1993), comprese le relative pertinenze;

Anno 2011

di assimilare per l’anno 2011 all’abitazione principale e pertanto godente di esenzione l’unità immobiliare non locata di italiani residenti all’estero (articolo 1, comma 4-bis, del decreto legge n. 16/1993), comprese le relative pertinenze;

prorogare al 6 luglio 2011 la scadenza per il pagamento della 1a rata o del pagamento unico dell'ICI dovuta per l'anno 2011.