Il Presidente, quindi, legge la proposta di conferma della determinazione dell’aliquota ICI per l’anno 2010.

VERBALE N. 29 - SEDUTA DEL 28-4-2010

OGGETTO: Imposta Comunale sugli immobili

 

ad iniziativa dell’Assessorato Bilancio e finanze da sottoporre all’esame del Consiglio comunale

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

       

        Premesso che il Ministero dell’Interno con proprio decreto in data 17 dicembre 2009 ( pubblicato sulla G. U. n. 301 del  29 dicembre 2009), ha differito al  30 aprile 2010  il termine  per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2010 da parte degli Enti Locali;

 

Richiamata:

Þ  la  deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 22.06.2007 ad oggetto: “ Esame ed approvazione del bilancio di previsione 2007 - - Bilancio pluriennale 2007/2009 – Relazione previsione e programmatica 2007/2009 ”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio comunale ha preso atto che con l’atto di G. M. n. 40 del 07 maggio 2007, esecutiva ai sensi di legge, di confermare per l’anno 2007 le aliquote e detrazioni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili ( I.C.I.);

Þ  la  deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 29 MAGGIO 2008, ad oggetto: “Addizionale IRPEF e ICI – anno 2008 “, esecutiva ai sensi di legge,  con cui il Consiglio ha deliberato, in applicazione alle intervenute disposizioni legislative, di prendere atto che per l’anno 2008 “ le aliquote previgenti sono da ritenere riconfermate”;

 

        Visto che l’art. 1, comma 156 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria per il 2007), di modifica dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 504/92, ha previsto che dall’1/1/2007 la competenza per l’adozione delle aliquote ICI è del Consiglio Comunale e non più della Giunta Comunale;

 

        Visto che l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 ha stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

 

        Considerato che l’art. 77 bis, comma 30 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge 06 agosto 2008 n. 133 in vigore dal 22 agosto 2008 ai sensi del quale per il triennio 2009-2011 viene sospeso il potere degli enti locali di deliberare aumenti di tributi, delle addizionali, delle aliquote ad eccezione degli aumenti relativi alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU);

 

        Visto il D.L. del 27 maggio 2008 n. 93 convertito dalla L. n. 126/2008 che stabilisce l’esclusione dall’imposta comunale sugli immobili dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché di quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del citato decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3 del decreto n. 504 del 1992;

 

Dato atto che, in relazione al disposto dell’art. 1 del D.L. n. 93/2008:

1.        A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo.

2.       Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, nonché quelle ad esse “assimilate” dal Regolamento Comunale o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dell’art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992”.

 

        Ritenuto, quindi, di proporre al Consiglio comunale la riconferma per l'anno 2010 delle l'aliquote ICI adottate per l’anno 2008, e cioè la riconferma delle aliquote ICI in vigore nell’anno 2007, ad eccezione della unità immobiliare di cui all’art. 1 del D.L. 27.05.2008 ,n. 93.

Visto il d. lgs 267/2000Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191- riguardante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto il d. lgs 267/2000

Visto lo Statuto Comunale;

   Visto il parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione, espresso dal responsabile del servizio, ai sensi dall'art. 53 della L.142/90, come recepito dalla L. 48/91 ed ulteriormente applicato in Sicilia con L. r. n. 30/2000.

 

D E L I B E R A

 

per le motivazioni riportate in premessa che s’intendono interamente trascritte, si propone al Consiglio comunale per l’anno 2009 di approvare la seguente proposta di deliberazione che di seguito si trascrive:

 

1.         Confermare le aliquote e detrazioni, per l’anno 2010, dell’Imposta comunale sugli immobili  (I. C. I.)  già in vigore nel 2007, ad eccezione della unità immobiliare di cui all’art. 1 del D.L. 27.05.2008 n. 93, convertito in Legge n. 126 del 24.07.2008, che prevede a decorrere dall’anno d’imposta 2008 la esclusione dell’Imposta Comunale sugli Immobili dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché quelle ad esse “assimilate” dal Regolamento Comunale vigente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dell’art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

 

2.         Disporre la trasmissione di copia della presente deliberazione, appena esecutiva, al Responsabile dell’Area finanziaria affinché badi a dare corso agli adempimenti consequenziali, secondo i contenuti adottati dal Consiglio comunale.

 

PARERI AI SENSI DELL’ART.53 LEGGE 142/90 RECEPITA DALLA L.R.N.48/91

PARERE TECNICO

Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente esaminati e dai sensi del 1° comma dell’art.53 della L.142/90 recepita dall’art.1 lettera i della L.R. 48/91

Si esprime parere favorevole

                                                                                          IL RESPONSABILE  AREA FINANZIARIA

                                                                                                                 Rag. Giovanni Cigna                                                                             

                                                                                                       

PARERE CONTABILE

Visto ai sensi e per gli effetti dell’art.53 della legge 8 giugno 1990 n.142, introdotta in Sicilia con L.R. 11.12.1991, n.48 e sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

                                                                                                                                                                                 RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

                                                                                                               Rag. Giovani cigna