I.C.I.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

 

NOVITA' PER L'ANNO 2008

 

Versamento  Dichiarazione

 

Importanti novità riguardano l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2008

A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle a esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
L'esenzione si applica pertanto anche agli immobili che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritti in catasto.

Ai sensi del regolamento comunale si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni

 

Una altra novità importante è costituita dalla parziale soppressione dell'obbligo di dichiarazione ICI .

Il Contribuente ha l'obbligo presentare la dichiarazione soltanto nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo attengono a riduzioni di imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

La semplificazione in questione comporta che non deve essere presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche che i notari utilizzano per effettuare la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.

Nei casi in cui permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI (ad esempio immobili che godono di riduzione d'imposta per inagibilità, immobili che perdono il diritto all'esenzione o esclusione dall'ICI, immobile oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d'uso, immobile che ha perso la caratteristica della ruralità, terreno agricolo che è divenuto area fabbricabile ecc.) la data di presentazione è fissata  entro il termine previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione dei redditi (31 Luglio 2008). E' disponibile un modello per la compilazione on line della dichiarazione, la stampa e il successivo inoltro al comune.

 

 

L'aliquota ordinaria da applicare per l'anno 2008 è rimasta invariata nella misura del 7º%

 

Per quanto riguarda il pagamento i termini sono i seguenti:

-         la prima entro il 16 giugno, in misura pari alla metà dell'imposta dovuta;

-         la seconda dal 1 al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno;

Il contribuente può, comunque, provvedere al versamento dell'imposta dovuta in unica soluzione entro il 16 giugno.

 

Il pagamento potrà avvenire   con il versamento sul nuovo c/c postale n. 89113963 intestato a SE.RI.T. SICILIA S.p.A.   Concessione di Caltanissetta, oppure potrà essere effettuato utilizzando la delega unica MODELLO F24 presso gli sportelli bancari o postali.

 

Le informazioni e documentazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta, possono essere richieste all'Ufficio comunale Tributi di Riesi sito in via Roma sn o telefonando ai numeri . 0934 923125/127  e-mail tributi.ici.riesi@amicomune.it.