PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

 

 COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI BELICE

PROVINCIA DI AGRIGENTO

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PROPOSTA DI DELIBERA N. 82 DEL 31/05/2011

ANNO 2011

 

 

OGGETTO: “Imposta Comunale sugli immobili”  - Determinazione                               aliquota per l’anno 2011.

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INIZIATIVA DELLA PROPOSTA : Sindaco                                                        

 

F.to   Francesco Santoro

 

 

Settore Affari Generali 

Il Dirigente del Settore

F.to    Dr. V. Randazzo

 

Ufficio proponente : Ufficio Affari Generali   

 

Ai sensi dell’art. 53 della Legge 142/90 introdotta con la L.R. n° 48/91 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica. 

                                                    

                                                        IL responsabile del Servizio                                                               F.to Dr. Vito Randazzo

Li ________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Premesso

 

·     Che l’ICI, Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il Titolo I, Capo I del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e dallo stesso disciplinata, con modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

 

·     Che con delibera di Giunta Municipale n. 80 del 28/05/2008  sono state approvate le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2008;

 

·     Che con delibera di Consiglio n. 24 del 23/04/1999 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’ICI, ai sensi dell’Art. 59 del D. Lgs. n. 446/97;

 

·     Visto l’art. 1, commi 1 del D. L. 27/05/2008 n. 93, convertito in legge n. 126 del 24/07/2008, che prevede, a decorrere dall’anno d’imposta 2008, l’esclusione dell’Imposta Comunale sugli immobili dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad esclusione degli immobili con categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione per unità immobiliare adibite ad abitazione principale del soggetto passivo di €. 103.29, rapportata al periodo di utilizzo;

 

·     Visto, altresì, l’art. 1 comma 7 del D.L. n. 93/2008 convertito in legge n. 126/2008, con il quale viene stabilito che fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell’attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con leggi dello Stato……..;

 

·     Ritenuto di determinare, per l’anno 2011, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili ( I.C.I. ) nella misura unica del 6%, confermando l’aliquota 2010 e mantenendo la detrazione dell’imposta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, di €. 103,29, rapportata al periodo dell’anno in cui si protrae tale destinazione;

 

·     Visti i pareri espressi a margine, ai sensi della Legge Regionale  48/91, di introduzione tra l’altro degli artt. 53 e 55 della Legge 8/06/90, n°142;

 

·     Visto l’art.12, comma 1, della Legge Regionale 03.12.1991, n. 44;

 

·     Vista la L.R. 11/12/1991, n. 48;

 

 

per i motivi evidenziati in premessa:

Delibera

1.     Stabilire per l’anno 2011 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:

·        Aliquota ordinaria 6,0 (seivirgolazero) per mille;

·        Abitazione principale e pertinenza 5,0 (cinquevirgolazero) per mille;

2.     DARE ATTO che è da considerare direttamente adibita ad “abitazione principale”:

·        l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che l’esistenza delle suddette condizioni risulti da apposita autocertificazione, sottoscritta dal soggetto interessato;

·        l’unità immobiliare, appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché quella regolarmente assegnata dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

3.     DARE ATTO che, nel rispetto del comma 7 dell’art. 1 del D.L.93/2008 (convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 126) e del comma 30 dell’art. 77 Bis del D.L. n. 112/2008 (convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133), non sono stati deliberati aumenti di aliquote, bensì sono confermate le aliquote e detrazioni previste per l’anno 2010;

4.     PRENDERE ATTO che il minor gettito ICI dovuto all’esenzione dall’imposta per  abitazione principale, unità immobiliari equiparate per regolamento comunale ad abitazione principale e relativa pertinenza, eccetto le categorie catastali A/1, A/8 e  A/9 (introdotta dall’art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito in Legge 24  luglio 2008, n. 126) è rimborsato dal Ministero dell’Interno mediante trasferimento compensativo.

5.     Confermare la detrazione dell’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, di €. 103,29 rapportate al periodo dell’anno in cui si protrae tale destinazione;

                        

 

 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE            

                                       F.to  dr. Randazzo Vito