COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
PROVINCIA DI AGRIGENTO
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PROPOSTA DI DELIBERA N. 82 DEL 31/05/2011
ANNO 2011
OGGETTO: “Imposta Comunale sugli immobili” - Determinazione aliquota per l’anno 2011.
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INIZIATIVA DELLA PROPOSTA : Sindaco
F.to Francesco Santoro
Settore Affari Generali
Il Dirigente del Settore
F.to Dr. V. Randazzo
Ufficio proponente : Ufficio Affari Generali
Ai sensi dell’art. 53 della Legge 142/90 introdotta con
IL responsabile del Servizio F.to Dr. Vito Randazzo
Li ________________
Premesso
· Che l’ICI, Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il Titolo I, Capo I del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e dallo stesso disciplinata, con modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
· Che con delibera di Giunta Municipale n. 80 del 28/05/2008 sono state approvate le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2008;
· Che con delibera di Consiglio n. 24 del 23/04/1999 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’ICI, ai sensi dell’Art. 59 del D. Lgs. n. 446/97;
· Visto l’art. 1, commi 1 del D. L. 27/05/2008 n. 93, convertito in legge n. 126 del 24/07/2008, che prevede, a decorrere dall’anno d’imposta 2008, l’esclusione dell’Imposta Comunale sugli immobili dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad esclusione degli immobili con categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione per unità immobiliare adibite ad abitazione principale del soggetto passivo di €. 103.29, rapportata al periodo di utilizzo;
· Visto, altresì, l’art. 1 comma 7 del D.L. n. 93/2008 convertito in legge n. 126/2008, con il quale viene stabilito che fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell’attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con leggi dello Stato……..;
· Ritenuto di determinare, per l’anno 2011, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili ( I.C.I. ) nella misura unica del 6%, confermando l’aliquota 2010 e mantenendo la detrazione dell’imposta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, di €. 103,29, rapportata al periodo dell’anno in cui si protrae tale destinazione;
· Visti i pareri espressi a margine, ai sensi della Legge Regionale 48/91, di introduzione tra l’altro degli artt. 53 e 55 della Legge 8/06/90, n°142;
· Visto l’art.12, comma 1, della Legge Regionale 03.12.1991, n. 44;
· Vista
per i motivi evidenziati in premessa:
Delibera
1. Stabilire per l’anno 2011 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:
· Aliquota ordinaria 6,0 (seivirgolazero) per mille;
· Abitazione principale e pertinenza 5,0 (cinquevirgolazero) per mille;
2. DARE ATTO che è da considerare direttamente adibita ad “abitazione principale”:
· l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che l’esistenza delle suddette condizioni risulti da apposita autocertificazione, sottoscritta dal soggetto interessato;
· l’unità immobiliare, appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché quella regolarmente assegnata dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.
3. DARE ATTO che, nel rispetto del comma 7 dell’art. 1 del D.L.93/2008 (convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 126) e del comma 30 dell’art. 77 Bis del D.L. n. 112/2008 (convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133), non sono stati deliberati aumenti di aliquote, bensì sono confermate le aliquote e detrazioni previste per l’anno 2010;
4. PRENDERE ATTO che il minor gettito ICI dovuto all’esenzione dall’imposta per abitazione principale, unità immobiliari equiparate per regolamento comunale ad abitazione principale e relativa pertinenza, eccetto le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (introdotta dall’art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 126) è rimborsato dal Ministero dell’Interno mediante trasferimento compensativo.
5. Confermare la detrazione dell’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, di €. 103,29 rapportate al periodo dell’anno in cui si protrae tale destinazione;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to dr. Randazzo Vito