COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
PROVINCIA DI AGRIGENTO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 36 del 09/03/2005
OGGETTO: “Imposta Comunale sugli immobili - Determinazione aliquota per l’anno 2005.
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INIZIATIVA DELLA PROPOSTA : Sindaco
FIRMA ( Arch. G. Mangiaracina )
Settore Affari Generali
Il Dirigente del Settore ( Dr. V. Randazzo )
Ufficio proponente : Ufficio Affari Generali
Ai sensi dell’art. 53 della Legge 142/90 introdotta con la L.R. n° 48/91 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.
IL responsabile del Servizio ( Dr. Vito Randazzo)
Li ________________
· Visto il Titolo I, Capo I del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la istituzione dell’ “ Imposta Comunale sugli Immobili ( I.C.I. ) ;
· Visto l’art. 4 del D. L. 8/8/1996, n. 437, convertito con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, che in ordine alla applicazione dell’imposta comunale sugli immobili ( I.C.I. ), con effetto per l’anno 1997, testualmente recita:
“ 1 . Ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato”.
· Visto l’art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23/12/1996, n. 662, con la quale, nel confermare fra l’altro, le disposizioni sopra riportate, apporta sostanziali modifiche alla disciplina dell’I.C.I.;
· Visto l’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504, come modificato, da ultimo, dall’art. 3 comma 1 del D.L. 11 marzo 1977, n° 50, convertito con modificazioni, dalla Legge 9 maggio 1997, n° 122;
· Visto l’art. 58 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n° 449;
· Visto l’art. 30, comma 11, 12 e 13 della legge 23 dicembre 1999, n° 488;
· Rilevato che, in sintesi, le norme sopracitate, concedono la facoltà, ai Comuni di:
A) deliberare l’aliquota in misura non inferiore al 4 per mille, ne superiore al 7 per mille con possibilità di diversificare l’aliquota, entro tali limiti, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati.
( art. 6, comma 2, del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 53, della Legge 23/12/1996, n. 662);
B) deliberare aliquote ridotte, non inferiori al 4 per mille per alcune tipologie, a condizione, comunque, che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato.
1) persone fisiche soggetti passive soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
2) unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3) alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. ( art. 8, comma 4, del D. Lgs. 504/92, come sostituito dall’art. 3, comma 55, della legge 23/12/1996, n° 662);
4) unità immobiliari di proprietà di Enti senza scopo di lucro, in misura diversificata, in relazione alla loro diversa tipologia ( art. 6, comma 2, del D.Lgs. n° 504/92);
C) deliberare riduzioni dell’imposta fino al 50% o, in alternativa, elevare la detrazione fino ad un massimo di €. 258,23 in ragione annua per le seguenti tipologie e categorie di soggetti passivi:
1) unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo;
2) unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3) alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. ( art. 8, comma 4, del D. Lgs. 504/92, come sostituito dall’art. 3, comma 55, della legge 23/12/1996, n° 662);
· Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 01/04/2004 con la quale è stata determinata l’aliquota per l’anno 2004 nella misura del 5 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze e del 6 per mille per le altre unità immobiliare;
· Considerato che l’Amministrazione Comunale ha come obbiettivo quello di assicurasi i mezzi finanziari idonei a coprire, anche in parte, l’avvio del conferimento amministrativo in chiave federalistica, approvato attraverso la Legge 59/97 ed il D. L.gs. 112/98;
· che detti obbiettivi possono essere raggiunti solo a condizione che l’Ente promotore provveda al assumersi i conseguenti impegni finanziari;
· Visto che l’Amministrazione Comunale, in attuazione di quanto disposto dall’art. 3 - comma 55 della Legge 23/12/1996 n. 662, ha disposto di concedere la detrazione per abitazione principale, valida per tutti i soggetti di imposta, nella misura base di €. 103,29;
· Visto l’art. 5 del Regolamento Comunale I.C.I., approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n° 24 del 23/04/1999 che prevede la possibilità di applicare le agevolazioni in materia di riduzione di imposta comunale sugli immobili anche alle pertinenze dell’abitazione principale;
· Visti i pareri espressi a margine, ai sensi della Legge Regionale 48/91, di introduzione tra l’altro degli artt. 53 e 55 della Legge 8/06/90, n°142;
· Visto l’art.12, comma 1, della Legge Regionale 03.12.1991, n. 44;
· Vista la L.R. 11/12/1991, n. 48;
per i motivi evidenziati in premessa:
Delibera
A)- Di adottare le aliquote d’imposta come dal prospetto che segue:
n.d. |
Tipologia degli Immobili |
Aliquote |
1 |
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e relativa pertinenza |
5%o |
2 |
Unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; |
5%o |
3 |
Alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. utilizzati come abitazione principale ( art. 8, comma 4, del D. Lgs. 504/92, come sostituito dall’art. 3, comma 55, della legge 23/12/1996, n° 662); |
6%o |
4 |
Unità immobiliari di proprietà di Enti senza scopo di lucro che svolgono le seguenti attività: a) Assistenza sociale e socio sanitaria b) Beneficenza c) Istruzione d) Promozione della cultura e dell’arte e) Altre finalità senza scopo di lucro |
5%o |
5 |
Altri immobili non compresi nelle precedenti categorie |
6%o |
B) – Di adottare la detrazione d’imposta come dal prospetto che segue:
n.d. |
Tipologia degli Immobili |
Detrazione d’imposta |
1 |
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e relativa pertinenza |
€. 103,29 |
2 |
Unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; |
€. 103,29 |
3 |
Alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. utilizzati come abitazione principale ( art. 8, comma 4, del D. Lgs. 504/92, come sostituito dall’art. 3, comma 55, della legge 23/12/1996, n° 662); |
€. 103,29 |
Li, ________________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
( dr. Randazzo Vito)
SETTORE FINANZIARIO
1) Si esprime parere favorevole di regolarità contabile
lì ___________
IL Responsabile del Settore
(Rag.Calandra Filippo)