PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Il CAPO SETTORE TRIBUTI

 

Visto il capo I (artt. da 1 a 18) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 20 marzo 2001 adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 8 del soprarichiamato D.Lgs. n. 504/1992;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale  n. 102 del 21 aprile 2006 di determinazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta per l’anno 2006;

Visto il comma 1 dell’art. 18 della Legge 388/2000;

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 22/03/2002;

 

RENDE NOTO

 

L’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I) relativa all’anno 2010, per gli immobili siti nel territorio di questo comune, è calcolata applicando al valore degli immobili stessi, come definito dall’art. 5 del D.Lgs. 504/92, le seguenti aliquote determinate dalla sopramenzionata delibera di G.M. n. 102 del 21 aprile 2006.

1.   Aliquota del 4 per mille e detrazione di € 154,94 per le unità adibite ad abitazione principale e loro pertinenze.

2.   Aliquota del 4 per mille e detrazione di  € 154,94  per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale sino al secondo grado di parentela  a patto che occupino tali immobili a titolo di abitazione principale.

3.   Aliquota del 7 per mille per gli immobili in disponibilità del soggetto passivo e non locati, situati nel centro abitato, per i quali cioè non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno anni uno.

4.   Aliquota del 5,50 per mille per gli immobili situati fuori il centro abitato, quale risulta delimitato dal PRG, ad esclusione di quelli adibiti ad abitazione principale o ad essi assimilati.

5.   Aliquota del 4 per mille per i terreni agricoli ed aree edificabili.

Dare atto che relativamente ai precedenti punti 3 e 4 l’aliquota del 7 e del 5,5 per mille non si applica per gli immobili classificati in cat. “C”, ad eccezione delle pertinenze,  che risultano comunque utilizzati per attività commerciali, artigianali o professionali direttamente dai proprietari.