DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N 2 DEL 14.GENNAIO 2005
CONFERMA ALIQUOTE ICI CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO 2005.
Vista la proposta del titolare di posizione organizzativa dell’area economico-patrimoniale dal seguente testo :
"Premesso che con l’istituzione dell’imposta sugli immobili è stato segnato un importante passo verso l’affermazione dell’autonomia fiscale degli enti locali e che l’ICI rappresenta , difatti ,l’imposta che ha maggiore valenza all’interno delle più vaste argomentazione relative ai temi della fiscalità locale e del federalismo , e che si fa riferimento alla predetta autonomia per una gestione più efficiente dei servizi pubblici forniti al cittadino ;
considerato che l’autonomia impositiva della pubblica amministrazione locale può trasformarsi in strumento formidabile della crescita civile e amministrativa del territorio comunale , realizzando nuovi servizi ;
Premesso , ancora , che il cittadino ha fra le sue legittime aspettative quella di vedersi corrispondere dall’amministrazione Comunale un insieme di servizi e prestazione , tali da giustificare una certa pressione fiscale ;
Considerato che , per le suesposte considerazioni e aggiungendo il problema della continua diminuzione delle risorse disponibili per il taglio dei trasferimenti dallo Stato verso gli Enti locali territoriali , che limita la capacità degli investimenti e di spesa corrente , si ritiene importante stabilire e consolidare un rapporto ottimale tra domanda e offerta di servizi per realizzare un rinnovato sistema dell’autonomia locale che presenti la caratteristica delle efficienze e della efficacia ;
Visto il decreto legislativo 30.12.1992 N° 504 che riordina la finanza degli Enti territoriali , a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992 N° 421 , avente per oggetto l’istituzione dell’imposta comunale sugli immobili – I.C.I - ;
Visto l’art. 6 del decreto legislativo 30.12.1992 , N° 504 , modificato dall’art. 3 comma 53, della legge 662/96 , collegata alla manovra finanziaria , afferente l’esercizio 1997 , il quale stabilisce che l’aliquota è fissata dal Comune , con atto avente efficacia per l’anno successivo ;
Visto il decreto legislativo 15.12.1997 N° 446 , avente per oggetto , al titolo 3° , il riordino della disciplina dei tributi locali , che all’art. 58 , introduce delle modifiche alla disciplina dell’imposta comunale sugli immobili ;
Visto l’art. 42 – punto f- del decreto legislativo 18.08.2000 N° 267 , concernente il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali ;
Visto lo statuto comunale , art. 48 - punto K- in cui si statuisce che la giunta adotta le tariffe relative ai tributi comunali ,
Visto il regolamento comunale disciplinante l’applicazione dell’imposta ICI , approvato con atto deliberativo N° 5 di C.C. dell’ 08.01.1999 , modificato ed integrato con atto deliberativo N° 24 del 24.02.1999 , esecutivo ;
Considerato che l’art. 3 del decreto legge 11.03.1997 , N° 50 recita : " all’art. 8 , comma , del decreto legislativo 30.12.1992 , n° 504 , concernente le riduzione e le detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili , come sostituito dall’art. 3, comma 55 , della legge 23.12.1996 , n° 662 , e aggiunto il seguente periodo : " la predetta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti di particolare disagio economico e sociale ;
Vista la legge regionale n° 44 / 91 ;
Visto il testo unico per la finanza locale con le sue successive modificazioni ed integrazioni "
DELIBERA
confermare , con effetto dal 1° gennaio 2005 , le seguenti aliquote , per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili :
aliquota ordinaria , nella misura del 6 per mille ;
aliquota del 4 per mille per le unità immobiliari , adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi dell’imposta comunale sugli immobili ,
aliquota del 6 per mille per le seconde abitazioni e le pertinenze , nonché per i terreni fabbricabili ;
aliquota del 6 per mille per le abitazione non locate ,
aliquota dell’1 per mille per i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari di interesse artistico o architettonico , localizzate nei centri storici , ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto . L’aliquota è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall’inizio dei lavori ;
fissare la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di euro 103,29 ed aumentare la stessa a euro 129,12 per i soggetti passivi appartenenti ad una delle seguenti categorie di particolare disagio economico sociale :
nel caso di presenza , nei nuclei familiare suddetti di portatori di handicap , di persone anziane non autosufficiente o invalidi , a carico del contribuente , con l’aumento del reddito è elevato per ogni persona a carico da euro 1032,91 a euro 1549,37 . Si escludono dalla maggiorazione della detrazione di euro 129,12 tutte le unità immobiliari classificate in catasto nelle seguenti categorie :
A/1 ( abitazioni signorili ) ; A/7 ( abitazioni in villini ) ; A/8 ( abitazioni in ville ) .