1. di determinare per l’anno 2008, ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili ( I.C.I.), l’aliquota ordinaria del 6 per mille, l’aliquota ridotta del 5 per mille e la detrazione per abitazione principale nella misura di € 103.29 annue;
2. di approvare l’aliquota ridotta del 5 per mille per l’abitazione principale, così come definita dall’art. 5 del Regolamento Comunale I.C.I.;
3. di approvare la riduzione dell’imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno, durante il quale sussistono tali condizioni. Che per i criteri di inagibilità o inabitabilità, nonché per le modalità di accertamento, deve farsi riferimento alle disposizioni contenute dall’art. 6 dell’apposito Regolamento I.C.I.;
4. di approvare l’applicazione dell’aliquota agevolata del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo prevalente l’attività di costruzione e di alienazione di immobile. L’aliquota ridotta è applicata per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato;
5. di approvare l’aliquota agevolata nella misura del 3 per mille, a favore dei proprietari o titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie, sugli immobili di cui al comma 2, dell’art. 1 del D.Lgs. n. 504/92, che eseguono interventi volti:
a) Al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;
b) Al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto, anche pertinenziali, oppure all’utilizzazione di sottotetti; l’agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.
6. di stabilire, in conformità alle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 5 e 7 d ella legge
n. 244/2007, che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo venga detratta un ulteriore importo pari all’1,33 per mille dalla
base imponibile di cui all’art. 5 del D.Lgs n. 504/92. L’ulteriore detrazione, estensibile
anche alla eventuale pertinenza, non potrà essere comunque superiore a 200,00 euro e
verrà fruita fino a concorrenza del suo ammontare e sarà rapportata al periodo dell’anno
durante il quale si protrarrà la destinazione di abitazione principale. Nel caso in cui l’unità
immobiliare dovesse essere adibita ad abitazione principale da parte di più soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica.
7. di stabilire che l’ulteriore detrazione, ai sensi del richiamato comma 5, dell’art. 1) della
Legge n. 244/2007, non è applicabile alle abitazioni classificate nelle categorie catastali A1,
A8 ed A9 e non è neanche applicabile alle abitazioni principali, considerate tali per
“assimilazione”, da parte del regolamento comunale ICI (art. 5, comma 1, lettera d), e) ed f)-)