VISTO il D.M. con il quale è stato differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2008 al 31/05/2008;

VISTO il comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296, legge finanziaria per il 2007, laddove viene stabilito che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il comma 156 della legge finanziaria 2007 che prevede, con modifica espressa all’art. 6 comma 1, del D.lgs 504/92, che la competenza a determinare l’aliquota ICI è del consiglio comunale;

RICHIAMATO l’art. 8 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, che disciplina le riduzioni e detrazioni d’imposta;

CONSIDERATO che la Legge Finanziaria 2008 n.244/07 all’art. 1, comma 5 stabilisce che: 2-bis. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art. 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da poiù soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.” 2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, e non è estesa alle abitazioni principali date in uso gratuito a parenti ed affini;

 

 

 

 

VISTA la delibera di C.C. n. 11 del 19.03.2007, avente ad oggetto “ Determinazione aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2007. ICI”

 

RITENUTO di confermare per l’anno 2008, le seguenti aliquote:

a) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale               4,50 (quattro e cinquanta     per mille)

 b) Aliquota ordinaria                                                                6,00 ( sei per mille)

 c) Aliquota per abitazione diversa dalla principale non locata      7,00 (sette per mille)

 

CONSIDERATO che, per l’anno 2008, si conferma la detrazione per l'abitazione  principale in € 103,29 ( centotre e ventinove).

 

VISTI:

·         il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

·         il D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

·         la Legge 23 dicembre 1998, n. 448;

·         la Legge 23 dicembre 1999, n. 488;

·         il D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 506;

·         il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

·         la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

·         la Legge 28 dicembre 2001, n. 448;

·         la Legge 27 dicembre 2002, n. 289;

·         la Legge 24 dicembre 2003, n. 350

·         la Legge 30 dicembre 2004, n. 311

·         la Legge 23 Dicembre 2005 n. 266;

·         la Legge 27 Dicembre 2006 n. 296;

·         la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3 del 16 aprile 2003;

·         il vigente Regolamento di contabilità;

·         lo Statuto dell’Ente.

DELIBERA

 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1.DI DETERMINARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2008, le aliquote dell’Imposta comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:

 a) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale               4,50 (quattro e cinquanta     per mille)

 b) Aliquota ordinaria                                                                6,00 ( sei per mille)

 c) Aliquota per abitazione diversa dalla principale non locata      7,00 (sette per mille)

2.DI CONFERMARE, altresì, per l’anno 2008, la detrazione per l'abitazione  principale in € 103,29 ( centotre e ventinove).