COMUNE DI SAN FERDINANDO
(Provincia di Reggio Calabria)
Estratto delibera del Consiglio Comunale
N . 06 RG DELL’08.03.2007
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ICI – DETERMINAZIONE
ALIQUOTA PER L’ESERCIZIO 2007
IL CONSIGLIO COMUNALE
...............omissis.............
D E L I B E R A
Di determinare , per l’anno 2007, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli immobili ( ICI.) nella misura unica del sei per mille ( 6%°);
di confermare la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di € 103,29, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione , e nel caso in cui l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
A tale fine si considera abitazione principale:
Quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale , ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;
Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari;
L’abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
L’abitazione concessa in uso gratuito dal possessore a parenti in linea retta di primo e secondo grado ;
Si dà atto che nella determinazione dell’aliquota e della detrazione , sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio ;
Di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell’art. 58 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per l’applicazione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazioni dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art. 11 della Legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° Gennaio dell’anno successivo.