N.  17  Reg.Del.
 

COMUNE DI SANTO STEFANO IN ASPROMONTE

Provincia di Reggio Calabria
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili. Tariffe per es. 2005. Conferma aliquote esercizio precedente.
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            L’anno duemilacinque, addì ventidue del mese di febbraio, alle ore 13’00, in Santo Stefano in Aspromonte nella Casa Comunale, è riunita la Giunta Comunale nelle persone appresso indicate:
 
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1.         PASTORE Ing. Gaspare                      Sindaco-Presidente                   presente
 
2.         MORABITO Giuseppe                                     Assessore                    presente
 
3.         MESIANO Ottavio                               Assessore                    assente
 
4.         MUSOLINO Salvatore                        Assessore                    assente
 
5.         MUSOLINO Marco Paolo Salvatore    Assessore                    presente
 
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            Partecipa l’Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni, Segretario Comunale, incaricato della redazione del presente atto.
 
            Il Sindaco-Presidente, constatato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, dichiara aperta la seduta stessa ed invita a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato posto all’ordine del giorno.
 
LA GIUNTA COMUNALE
 
            Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso indicati e tutti riportati in calce al presente atto:
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;
- il Responsabile del servizio di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;
 
Visto il regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, adottato con la deliberazione della C. S. n. 20 del 31.12.1998, in attuazione della potestà regolamentare comunale prevista agli artt. 52 e 59 del D.Lgv. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, regolamento che raccoglie la compiuta disciplina dell’imposta, comprendendo le agevolazioni tariffarie vigenti;
 
     Considerato che la tariffa generale vigente è pari al sei per mille, essendone stata confermata l’applicazione con la citata deliberazione n. 20/98, nonché, quanto all’esercizio passato, con deliberazione di questa Giunta comunale n. 14 del 02 marzo 2004;
 
Rilevato che le condizioni finanziarie dell’Ente impongono l’adozione di misure strutturali mirate a garantire un maggior afflusso di risorse allo scopo di garantire il raggiungimento di condizioni di equilibrio;
 
Considerato che tra le possibili misure fiscali l’introduzione di una differenziazione tra le tariffe ICI per la prima e per la seconda casa si appalesa la più idonea in quanto mirata ad una fascia di contribuenti presumibilmente più abbiente;
 
Ritenuto poter confermare anche per l’esercizio 2005 l’applicazione della detta aliquota generale, unitamente alle modalità applicative, comprese le agevolazioni, le riduzioni e le detrazioni previste dal D.Lgv. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal regolamento come sopra approvato, limitatamente alla prima abitazione di ciascun contribuente, confermando, altresì, per le seconde abitazioni, l’aliquota del sette per mille già prevista per l’anno 2004;
 
     Con il voto favorevole e unanime, palesemente espresso,
 
DELIBERA
- di confermare per l'esercizio 2005 nella misura del sei (6) per mille l'aliquota generale dell'imposta comunale sugli immobili, ferme restando tutte le ulteriori modalità applicative, comprese le agevolazioni, le riduzioni e le detrazioni previste dal D.Lgv. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal regolamento come adottato con la deliberazione n. 20/98 richiamata in premessa, limitatamente alla prima abitazione di ciascun contribuente;
 
- di confermare l’introduzione, per le seconde abitazioni, per l’anno 2005 e per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, l’aliquota del sette per mille, ferme restando tutte le ulteriori modalità applicative, comprese le agevolazioni, le riduzioni e le detrazioni previste dal D.Lgv. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal regolamento come adottato con la deliberazione n. 20/98 richiamata in premessa,
 
     Con separata votazione favorevole, palesemente espressa all’unanimità dai presenti,
 

DELIBERA

            - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in ragione della necessità di legittimare le previsioni del gettito dell’imposta nel bilancio di competenza per l’esercizio 2005, il cui termine di approvazione è di prossima scadenza.
 

            Letto, approvato e sottoscritto.
            Il Sindaco-Presidente                                                   Il Segretario Com.le
            Ing. Gaspare Pastore                                                   Avv. D.E.D. Polimeni
 
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            PARERE FAVOREVOLE                                          PARERE FAVOREVOLE  
            in ordine alla                                                                in ordine alla     
            regol. tecnica                                                               regol. contabile   
            Il Responsabile                                                            Il Responsabile    
            Rag. Priolo                                                                  Rag. Priolo
 
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            Annotata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, V° c., del D. Lgs. 267/2000, l’imputazione di spesa di €. ________________ alla voce d’intervento _____________ capitolo ______________ del Bil.comp. _____________, per la quale attesta la relativa copertura finanziaria.
                 Il Responsabile del servizio di ragioneria
Rag. Priolo
Lì,____________                              
 
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            Il Segretario Com.le, su conforme dichiarazione del Responsabile del servizio pubblicazioni, attesta che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio, al n. 48 del registro delle pubblicazioni e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi e che la stessa contestualmente, con prot. di pari numero e data, viene comunicata ai Capigruppo Consiliari.
                                   Il Responsabile                                     Il Segretario Com.le
Lì, 22.02.2005               C. Delfino                                            Avv. D. E. D. Polimeni    
 
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            Il Segretario Com.le attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 22.02.2005 e per 15 gg. consecutivi, senza esito di ricorsi od opposizioni.
                                                                                              Il Segretario Com.le
Lì,____________
 
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            La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del IV c. dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.
 
                                                                                                          Il Segretario Com.le
Lì, 22.02.2005                                                                                     Avv. D. E. D. Polimeni
 
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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Lì         
Il Segretario Com.le
 
 
 

 
Percorso di Navigazione: Ricerca > D.Lgs. 30/12/1992, n. 504
158. FINANZA LOCALE
A) Provvedimenti generali e di carattere tributario

D.Lgs. 30-12-1992 n. 504

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.
(giurisprudenza)
6. Determinazione delle aliquote e dell'imposta.
1. L'aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo (5/a). Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro (5/b).
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel comune di cui all'articolo 4.
4. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556 (6) (1/cost).
(5/a) Il termine è stato prorogato al 31 gennaio 1999, relativamente all'anno 1999, dall'art. 31, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Lo stesso articolo 31 ha fissato al 31 dicembre il termine per gli anni successivi. Successivamente il suddetto termine del 31 gennaio 1999 è stato differito al 31 marzo 1999 dall'art. 1, D.L. 26 gennaio 1999, n. 8, riportato al n. A/LXXXVII. Per la fissazione di nuovi termini vedi, ora, l'art. 30, comma 14, L. 23 dicembre 1999, n. 488 e l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(5/b) Per la fissazione, da parte dei comuni, di aliquote agevolate, vedi l'art. 1, comma 5, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(6) Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 53, L. 23 dicembre 1996, n. 662, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(1/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 10-17 luglio 1995, n. 328 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'intero capo I, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1, 2 e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 55 e segg., 70 e segg., 92 e segg., 97 e segg., 101, 102, 103, 104, 108 e segg. e 113 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte costituzionale con sentenza 28 marzo-12 aprile 1996, n. 113 (Gazz. Uff. 17 aprile 1996, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 6 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione; ha dichiarato non fondata detta questione, in riferimento all'art. 53 della Costituzione. La Corte costituzionale, con altra sentenza 9-22 aprile 1997, n. 111 (Gazz. Uff. 30 aprile 1997, n. 18, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 7, 12, 17, comma 1 - in relazione agli artt. 22-38 e 129 del T.U. 22 dicembre 1986, n. 917 e agli artt. 1 e 3 del D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 461 - e 18, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 53, 76 e 113 della Costituzione; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5 e 6, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma e 53 della Costituzione; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18, sollevata in riferimento agli artt. 23, 76, 77 e 128 della Costituzione; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18, sollevata in riferimento agli artt. 23, 76 e 77 della Costituzione.
 
 
 
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D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, art. 6
Cassazione Civile
Competenza della giunta comunale

1. In tema d'imposta comunale sugli immobili, la competenza a deliberare in materia di determinazione delle aliquote era attribuita alla Giunta comunale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo originario applicabile "ratione temporis" (poi sostituito dall'art. 3, comma cinquantatreesimo, della legge n. 662 del 1996, con attribuzione della competenza al Comune), il quale aveva portata derogatoria, in quanto norma speciale posteriore, della ripartizione delle competenze degli organi del Comune delineata dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali. Né a diversa conclusione può giungersi in base al disposto dell'art. 1, comma terzo, di quest'ultima legge, che prevede, "ai sensi dell'art. 128 Cost.", il divieto di introdurre deroghe ai principi della legge stessa "se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni"; né ciò può far sorgere dubbi di violazione della citata norma costituzionale.
Sez. V, sent. n. 7602 del 24-05-2002, Bumieratti c. Comune di Torrazza Piemonte (rv. 554679).