COMUNE DI SAN ROBERTO

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

ORIGINALE/COPIA N. 17 Reg. Delibere del 22/02/2007

N. prot. 693 del 06.03.2007

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

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OGGETTO: aliquota I.C.I. anno 2007.

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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- Che l’I.C.I. – Imposta comunale sugli immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, N° 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

- Atteso che bisogna provvedere a determinare l’aliquota per l’anno 2007;

- Vista la Delibera G.M. N° 09/06 con la quale venivano stabilite le norme in materia di I.C.I. per l’anno 2006;

- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio tributi del Comune;

- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e di Ragioneria;

- Visto lo statuto comunale;

- Con votazione unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

- Di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l’applicazione dell’I.C.I. – Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2007:

1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale:

sei per mille (6 x 1000);

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all’abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all’ultimo periodo del precedente punto 1:

 

 

sei per mille (6 x 1000);

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati:

sei per mille (6 x 1000);

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune:

sei per mille (6 x 1000);

- Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D. L.gs. 30 dicembre 1992, N° 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, N° 662;

- Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 riportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- Si dà atto che nella determinazione delle aliquote di cui al primo comma e di quanto oggetto del quarto comma, nonché nella definizione della riduzione o detrazione di cui al quinto comma sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

- Di riservarsi l’adozione di provvedimenti, per l’iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del Comune, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 3, comma 57 della legge 23 dicembre 1996, N° 662;

- Portare la presente deliberazione all’approvazione del Consiglio Comunale in ottemperanza delle vigenti disposizioni;

- Dichiarare con successiva ed unanime votazione immediatamente esecutiva la presente deliberazione.