COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: |
Imposta comunale sugli immobili. Approvazione aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2010. delibera c.c. n° 22 del 28.04.2010 |
Visto
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 27.03.2009, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs.
28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
Dato atto che con decreto del Ministero dell’Interno in data 17 dicembre 2009 (G.U. n. 301 in data
29 dicembre 2009) è stato prorogato al 30 aprile 2010 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2010;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 in data 27.03.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni d’imposta per l’anno 2009;
Richiamato altresì l’articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il quale:
a) al comma 1 esonera completamente dal pagamento dell’imposta a partire dall’anno 2008 l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fatta eccezione per le abitazioni accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
b) al commi 2 e 3 estende il beneficio dell’agevolazione anche alle unità immobiliari assimilate all’abitazione principale in base al regolamento o delibera comunale, nonché alle unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e alle unità immobiliari appartenenti a coniugi separati non assegnatari della casa coniugale, a condizione che non risultino proprietari o titolari di altro diritto reale nello stesso comune di altra unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
Vista la risoluzione del Ministero dell’economia e delle finanze n. 12/DF in data 5 giugno 2008;
Stimata in € 21.086,000 (da certificazione) la perdita di gettito ICI connessa all’esenzione dall’imposta dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed assimilate;
Visto l’articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 m aggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il quale testualmente recita:
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l’esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall’articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie.
Richiamato inoltre l’articolo 77-bis, comma 30, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale estende per tutto il triennio 2009-2011 la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essi attribuiti da legge dello Stato disposta dall’articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, ad eccezione degli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;
Preso atto quindi che, l’articolo 1 comma 7 del d.L. n. 93/2008 vieta a partire dall’esercizio 2009 e fino a tutto il 2011 l’aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, fatta eccezione per gli aumenti e le maggiorazioni già deliberate ed inserite nello schema del bilancio di previsione (annuale e pluriennale) approvato nei termini di legge per l’esercizio 2008 e quelle relative alla TASU/TIA;
Visto in proposito il parere n. 92 del 20 novembre 2008 rilasciato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia;
Analizzati lo schema di bilancio per l’esercizio 2010 le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio, la necessità di assicurare un gettito di € 66.340,00 quindi pari al gettito risultante dalle previsioni definitive esercizio 2009;
Valutato che tale obiettivo possa essere conseguito mediante:
l’incidenza sul gettito ordinario del recupero dell’evasione per le annualità d’imposta;
la conferma dei valori medi di riferimento per le aree fabbricabili;
Richiamato l’articolo 2, commi 39 e 46, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, i quali prevedono la riduzione dei trasferimenti erariali ai comuni in relazione al maggior gettito dell’Imposta Comunale sugli immobili derivanti all’applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo articolo 2 del d.L. n. 262/2006:
· commi 33-35, che prevedono l’aggiornamento delle variazioni colturali dei terreni agricoli da parte dell’AGEA;
· comma 36, che prevede che l’Agenzia del territorio effettui l’accertamento dei fabbricati non accatastati o che hanno perso i requisiti di ruralità;
· commi 37-38, che prevedono come ulteriore requisito di ruralità dei fabbricati l’obbligo, per l’imprenditore agricolo, di essere iscritto al registro imprese della Camera di commercio;
· commi 40-44, che prevedono la revisione delle unità immobiliari censite nelle categorie catastali da E/1 a E6 ed E/9 per gli immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ufficio privato ovvero usi diversi, dotati di autonomia reddituale e funzionale;
· comma 45, che ha aumentato il moltiplicatore della rendita catastale delle unità immobiliari del gruppo B da
Tenuto conto che l’Agenzia del territorio ha reso noto l’elenco delle unità immobiliari aggiornate e/o accertate nel territorio comunale sulla base delle disposizioni sopra richiamate;
Richiamato l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale demanda al consiglio comunale la competenza per l’approvazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell' art.49 del T.U.E.L.( Decr. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 ) in ordine alla regolarità tecnica e contabile ;
1. Di confermare la seguenti aliquota per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per
l’anno 2010: Aliquota Ordinaria 5 per mille ;
2. L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante la quale sussistono dette condizioni.
L’inabitabilità o di inagibilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione ; In alternativa in contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi dal D.P.R. 28.12.2000 n° 445 nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabili comunque inutilizzabile l’immobile . Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune con Racc. A/R la data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione o restauro ovvero, se antecedente la data nella quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.
3. DI STIMARE in € 66.340,00 il gettito complessivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2009 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
4. DI PUBBLICARE per estratto la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 52,
comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
Con la stessa votazione il presente atto deliberativo viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. 18.08.2000 n° 267
Letto approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE
f.to. Dott.ssa Maria Alati F.to Sign. Nicola Gargano