Comune di Reggio Calabria

delibera di Giunta Comunale n. 62 del 13 marzo 2009 ratificata con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 30 marzo 2009

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il combinato disposto dell’art 151 del T.U. n.267/2000 e dell’art 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n.388, come modificato dall’art.27, comma 1, della Legge n.448/2001, e successive modifiche ed integrazioni, secondo cui il termine per approvare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi e per i servizi locali e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l’art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (c.d. Legge finanziaria 2007) il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine prima indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento; che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO l’art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446 in base al quale le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l’articolo 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446 che disciplina la potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili dei comuni;

Visto l’art. 1 del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93 recante "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie";

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili approvato con delibera Consiglio Comunale n.51 del 9.12.1999, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’art.6, comma 1, del D.Lgs.vo 30 dicembre 1992 n.504, modificato dal comma 156 della Legge 27 dicembre 2006 n.296;

RITENUTO opportuno stabilire che l’imposta comunale sugli immobili sia agevolata nella misura del 100% per cinque anni sull’immobile, destinato all’esercizio di una attività economica, commerciale, artigianale e professionale, di proprietà dei soggetti che abbiano subito danni a beni mobili o immobili, lesioni personali o danni sotto forma di mancato guadagno inerente all’attività esercitata in conseguenza di:

- delitti commessi per costringerlo ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti;

- delitti commessi per ritorsione alla mancata adesione a richieste;

- situazioni d’intimidazione anche ambientale.

Valutate le previsioni dell’imposta redatte dal Funzionario Responsabile ICI;

Visto il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile;

Con il voto unanime e favorevole palesemente espresso dai presenti,

DELIBERA

di proporre al Consiglio Comunale per l'anno d’imposta 2009:

di confermare l’aliquota del 4 per mille dell’imposta comunale sugli immobili relativa all’abitazione principale ed alle sue pertinenze;

di confermare l’aliquota del 4 per mille per le abitazioni concessi in locazione convenzionata ai sensi della Legge 431/98 e destinate ad abitazione principale dei locatari;

di confermare l’aliquota del 5,6 per mille per tutti gli altri immobili;

di confermare le detrazioni d’imposta, agevolazioni ed esenzioni previste dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili in vigore per l’anno 2008;

di modificare il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili all’art.8 introducendo dopo "I soggetti passivi dovranno comunicare il venir meno dei requisiti per la fruizione dell’aliquota ridotta entro il termine di cui al successivo art.9, comma 2." quanto segue:" L’imposta comunale sugli immobili è agevolata nella misura del 100% per cinque anni sull’immobile, destinato all’esercizio di una attività economica, commerciale, artigianale e professionale, di proprietà dei soggetti che abbiano subito danni a beni mobili o immobili, lesioni personali o danni sotto forma di mancato guadagno inerente all’attività esercitata in conseguenza di:

- delitti commessi per costringerlo ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti;

- delitti commessi per ritorsione alla mancata adesione a richieste;

- situazioni d’intimidazione anche ambientale".

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva in ragione della necessità di recepirne le risultanze nello schema di bilancio annuale 2009 e pluriennale di previsione per l’esercizio 2009/2011.