1-     Di approvare, con effetto dall’01.01.2008, in tutto il territorio comunale le seguenti aliquote I.C.I:

a)      per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale aliquota del 5,50 per mille;

b)      per persone fisiche, soggetti passivi ed i soci cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale – aliquota del 5,5 per mille;

c)      per le persone fisiche , soggetti passivi, per le unità immobiliari dagli stessi posseduti in aggiunta all’abitazione principale locata ad un soggetto che non utilizza come abitazione principale e per gli immobili diversi dalle abitazioni – aliquote del 5,5 per mille;

d)      per gli immobili posseduti dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/91 iscritti nel registro istituito dalle Regioni, e le cooperative sociali di cui alla legge 381/91, iscritte nell’albo regionale – aliquota del 5,5 per mille;

e)      per le persone fisiche, soggetti passivi, per le unità immobiliari dagli stessi posseduti in aggiunta all’abitazione principale concessi a titolo gratuito ai propri figli e/o familiari utilizzati come abitazione principale – aliquota del 5,5 per mille;

f)        per le persone fisiche non residenti, soggetti passivi, per le unità immobiliari possedute – aliquota del 6,5 per mille;

2 – L’imposta è ridotta ai sensi dell’art. 6 del regolamento per l’applicazione dell’ICI, del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n° 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

 

6 – Di confermare la detrazione per la prima casa in € 154,99 detraendo un ulteriore importo non superiore a € 200,00 (complessivamente) per come stabilito dall'art.1, c.5, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (finanziaria 2008).