1- Di determinare, per i motivi di cui in premessa, con effetto dall’01.01.2006, in tutto il territorio comunale le seguenti aliquote I.C.I.:
a) per le persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale aliquota del 5,50 per mille;
b) per le persone fisiche, soggetti passivi ed i soci cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto //che le utilizzi come abitazione principale – aliquota del 5,5 per mille;
c) per le persone fisiche, soggetti passivi, per le unità immobiliari dagli stessi posseduti in aggiunta all’abitazione principale locata ad un soggetto che non la utilizza come abitazione principale e per gli immobili diversi dalle abitazioni- aliquota del 5,5 per mille;
d) per gli immobili posseduti dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/91 iscritti nel registro istituito dalle Regioni, e le cooperative sociali di cui alla legge 381/91, iscritte nell’albo regionale – aliquota del 5,5 per mille;
e) per le persone fisiche, soggetti passivi, per le unità immobiliari dagli stessi posseduti in aggiunta all’abitazione principale concessi a titolo gratuito ai propri figli e/o familiari utilizzati come abitazione principale – aliquota del 5,5 per mille;
2. L’imposta è ridotta, ai sensi dell’art.6 del regolamento per l’applicazione dell’ICI, del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n° 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile e comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;
3. Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58, comma 4, del D.lgs. 15.12.1997, n° 446;
4. Di riservarsi gli altri adempimenti eventuali previsti dal citato D.Lgs. 504/92, al momento in cui gli stessi risulteranno necessari;
5. Di dare atto che il responsabile dell’I.C.I. deve provvedere ai sensi di legge a tutti gli atti conseguenziali per gli adempimenti del presente deliberato;
6. Di confermare la detrazione per la prima casa in £.300.000 (€ 154,94),come deliberato per l'anno 2001 e seguenti;
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.