ESTRATTO  D E L I B E R A G.M. N.  9 DEL 23 FABBRAIO 2006

........OMISSIS ......

Di confermare per l’anno 2006 e successivi le seguenti  aliquote da applicarsi ai valori imponibili degli immobili siti in questo Comune, ai sensi del citato art. 6 del D.Lgs 30/12/1992, n. 504;

5,40 per mille per abitazione principale;

5,80 per mille per tutti gli altri immobili;

 

  1. di dare atto che per l’effetto dell’art. 3, comma 55 della legge 23/12/1996 n. 662 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, viene confermata a           € 103,29;
  2. di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi agli adempimenti per l’attuazione della prescrizione di cui al comma 4 dell’art. 55 del citato D.Lgs. 446/97.=

OGGETTO: PROROGA TERMINI DEFINIZIONE AGEVOLATA TRIBUTI DEI TRIBUTI LOCALI.– (CONDONO) – (Legge 289/02 – Art. 13)  E MODIFICHE REGOLAMENTO.=

....OMISSIS..

ALLEGATO ALLA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE  N. 11 del 28/02/2006

Regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali

 

 

 

Art. 1

Adozione della definizione

1.      Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 viene introdotta la definizione agevolata delle imposte e tasse dovute a questo Comune da parte dei contribuenti che non le abbiano soddisfatto in tutto o in parte.

  1. La definizione è disciplinata dalle regole contenute negli articoli seguenti e si riferisce ad imposte e tasse di competenza degli esercizi finanziari 2004  e retro.
  2. Sono esclusi dalla definizione agevolata tutti gli atti riguardati  i ruoli pregressi già rimessi al Concessionario alla data della pubblicazione del presente.

 

Art. 2

 

  1. La definizione agevolata consentita per i seguenti tributi e tasse comunali:

-         imposta comunale sugli immobili

-         tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani

-         imposta di pubblicità

-         tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;

-         diritto sulle pubbliche affissioni (con esclusione delle affissioni di manifesti politici oggetto dell’art. 17, secondo comma, della L. 27 dicembre 2002, n. 289;

-         tassa sulle concessioni comunali

-         imposta per l’esercizio di imprese, arti e professioni.

 

2.      La definizione agevolata è consentita, sempre per i tributi di cui al primo comma, anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento, di riscossione coattiva o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale in qualunque stato e grado pendente.

 

Art. 3

Entità delle agevolazioni

 

1.     L’agevolazione consiste nella esclusione delle sanzioni e degli interessi  sulle imposte  e tasse dovute.

2.     Su richiesta motivata è ammessa la rateizzazione.Il pagamento della prima rata deve avvenire  entro 31 ottobre 2006, con impegno ad effettuare i successivi  versamenti alle scadenze prestabilite  e comunque non oltre il 31/12/2007.

3.      I ravvedimenti anomali per  ritardati versamenti effettuati fino all’anno d’imposta 2004 sono da intendersi automaticamente definiti ed accettati..

 

 

Art. 4

Condizioni per la definizione

1.      La definizione interviene con:

·        il versamento di quanto dovuto ai sensi dell’art. 3 primo e secondo comma, sul conto corrente postale intestato al Comune, con le modalità di cui all’art. 6;

·        la produzione al Comune, mediante raccomandata, delle denunce omesse, ivi incluse quelle di parziale rettifica con allegate copie delle quietanze dei pagamenti eseguiti;

da effettuare, entrambi, entro il 31 Ottobre 2006 , termine oltre il quale decade la facoltà di attivare la definizione agevolata.

 

Art. 5

Procedimenti coattivi in corso

 

1.      Nel caso in cui siano in corso procedimenti coattivi, l’interessato, dopo aver provveduto al versamento di quanto dovuto ai sensi dell’art. 3, primo comma, ne da comunicazione all’Ufficio tributi, allegando copia delle quietanze, affinché l’Ufficio possa disporre celermente al formale discarico delle somme residuali della partita.

 

Art. 6

Modalità del versamento

 

1.      Per i versamenti di quanto dovuto per la definizione agevolata sono utilizzabili i bollettini di conto corrente postale approvati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto 4 dicembre 2001 pubblicati nella G.U. suppl. ordinario, n. 293 del 18 dicembre 2001.Comunque è consentita l’utilizzazione degli ordinari bollettini di versamento purchè recanti l’indicazione del tributo e dell’anno per cui si effettua il versamento.

  1. Per il versamento di quanto dovuto per la definizione della tassa rifiuti urbani ci si avvale dell’ordinario bollettino di versamento indicando la causale.Qualora si tratti di partite iscritte in ruolo è dovuta l’osservanza anche dell’art. 5.

Art. 7

Procedimenti pendenti

 

1.      Nel caso in cui siano in corso procedimenti giurisdizionali, in qualunque stato e grado, il contribuente ne ottiene la sospensione presentando al giudice presso il quale pende il procedimento, apposta domanda con allegata copia della richiesta irrevocabile rivolta al Comune di avvalersi delle agevolazioni previste dal presente regolamento e contestuale impegno di provvedere al versamento del dovuto entro il 31 ottobre 2006 , annotata per ricevuta dal Comune ovvero dotata di copia della ricevuta della raccomandata di spedizione.

  1. Il procedimento è sospeso sino al 31 dicembre 2006 .Entro tale termine, l’Ufficio tributi deve segnalare al giudice, a mezzo raccomandata, il mancato o incompleto versamento di quanto dovuto dal contribuente ovvero l’intervenuta regolare definizione della vertenza nel termine del 31 ottobre  2006.

Art. 8

Controllo delle definizioni

 

  1. La Giunta dispone il controllo, anche per campione definendo l’intensità, delle definizioni agevolate pervenute.
  2. Il controllo deve esaurirsi entro il 31 dicembre 2007  . Trascorso tale termine, senza che il Comune abbia assunto  provvedimenti , la definizione agevolata s’intende definitivamente accolta.
  3. Il difetto di versamento da parte del contribuente comporta , qualora ecceda l’uno per cento di quanto dovuto , il rifiuto della definizione agevolata ed il ripristino delle obbligazioni tributarie in capo all’inadempiente per il residuale ammontare  dei tributi , sanzioni e interessi.

Art.  9

Norme finali

  1. Il presente regolamento entra in vigore trascorso il decimo giorno della sua pubblicazione nell’albo pretorio.
  2. Del suo contenuto viene data ampia pubblicità a cura dell’Ufficio Tributi con manifesti, comunicati stampa nonché pubblicazione nel sito Internet.
  3. Copia del regolamento è  trasmessa al Presidente delle Commissione tributaria provinciale e regionale , alle organizzazioni di categoria.