5,40 per mille per abitazione principale;
5,80 per mille per tutti gli altri immobili;
....OMISSIS..
ALLEGATO ALLA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 11 del 28/02/2006
Art. 1
Adozione della definizione
1. Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 viene introdotta la definizione agevolata delle imposte e tasse dovute a questo Comune da parte dei contribuenti che non le abbiano soddisfatto in tutto o in parte.
Art. 2
- imposta comunale sugli immobili
- tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani
- imposta di pubblicità
- tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
- diritto sulle pubbliche affissioni (con esclusione delle affissioni di manifesti politici oggetto dell’art. 17, secondo comma, della L. 27 dicembre 2002, n. 289;
- tassa sulle concessioni comunali
- imposta per l’esercizio di imprese, arti e professioni.
2. La definizione agevolata è consentita, sempre per i tributi di cui al primo comma, anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento, di riscossione coattiva o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale in qualunque stato e grado pendente.
Art. 3
Entità delle agevolazioni
1. L’agevolazione consiste nella esclusione delle sanzioni e degli interessi sulle imposte e tasse dovute.
2. Su richiesta motivata è ammessa la rateizzazione.Il pagamento della prima rata deve avvenire entro 31 ottobre 2006, con impegno ad effettuare i successivi versamenti alle scadenze prestabilite e comunque non oltre il 31/12/2007.
3. I ravvedimenti anomali per ritardati versamenti effettuati fino all’anno d’imposta 2004 sono da intendersi automaticamente definiti ed accettati..
Art. 4
Condizioni per la definizione
1. La definizione interviene con:
· il versamento di quanto dovuto ai sensi dell’art. 3 primo e secondo comma, sul conto corrente postale intestato al Comune, con le modalità di cui all’art. 6;
· la produzione al Comune, mediante raccomandata, delle denunce omesse, ivi incluse quelle di parziale rettifica con allegate copie delle quietanze dei pagamenti eseguiti;
da effettuare, entrambi, entro il 31 Ottobre 2006 , termine oltre il quale decade la facoltà di attivare la definizione agevolata.
Art. 5
Procedimenti coattivi in corso
1. Nel caso in cui siano in corso procedimenti coattivi, l’interessato, dopo aver provveduto al versamento di quanto dovuto ai sensi dell’art. 3, primo comma, ne da comunicazione all’Ufficio tributi, allegando copia delle quietanze, affinché l’Ufficio possa disporre celermente al formale discarico delle somme residuali della partita.
Art. 6
Modalità del versamento
1. Per i versamenti di quanto dovuto per la definizione agevolata sono utilizzabili i bollettini di conto corrente postale approvati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto 4 dicembre 2001 pubblicati nella G.U. suppl. ordinario, n. 293 del 18 dicembre 2001.Comunque è consentita l’utilizzazione degli ordinari bollettini di versamento purchè recanti l’indicazione del tributo e dell’anno per cui si effettua il versamento.
Art. 7
Procedimenti pendenti
1. Nel caso in cui siano in corso procedimenti giurisdizionali, in qualunque stato e grado, il contribuente ne ottiene la sospensione presentando al giudice presso il quale pende il procedimento, apposta domanda con allegata copia della richiesta irrevocabile rivolta al Comune di avvalersi delle agevolazioni previste dal presente regolamento e contestuale impegno di provvedere al versamento del dovuto entro il 31 ottobre 2006 , annotata per ricevuta dal Comune ovvero dotata di copia della ricevuta della raccomandata di spedizione.
Art. 8
Controllo delle definizioni
Art. 9
Norme finali