ESTRATTO CONFORME DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 30 DEL 10.05.2005- ESECUTIVA .

omissis….

Vista la proposta istruita dal competente Ufficio ed acquisiti i dovuti pareri;

Vista la L. 30-12-2004 n. 311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

Rilevato che il termine per deliberare regolamenti, tariffe e aliquote di imposte (compresa addizionale IRPEF) per tributi e servizi locali, è stato stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione;

Visto il DL n. 44 del 31.03.2005 che proroga al 31.05.2005 i termini per l’approvazione del bilancio EE.LL.;

Visto l’art. 172,  comma E del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il quale stabilisce che al bilancio annuale di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinate per l’esercizio successivo, le tariffe le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Considerato che l’I.C.I. – Imposta comunale sugli immobili, è stata istituita con il titolo, capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotti con successivi provvedimenti legislativi;

Che il Consiglio comunale è l’organo istituzionalmente rappresentativo della comunità locale, investito del generale potere impositivo considerato nella sua più ampia accezione, e come tale comprensivo della specifica competenza di definire l’ordinamento dei tributi, MENTRE la misura e l’eventuale variazione delle aliquote e tariffe d’imposta compete alla Giunta;

Visto il regolamento per l’applicazione dell’ICI in linea generale e la delibera integrativa C.P. n. 30 del 26.02.2002;

Con voti unanimi

DELIBERA

1)       Di stabilire le seguenti tariffe per l’anno 2005, a decorrere dal 1 gennaio 2005, per l’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili), approvando le  aliquote come da allegata tabella;

2)       Di applicare alle stesse le disposizioni di cui alla delibera C.P. n.30/2002, per come riportate in calce;

3)       Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.

4)      Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi delle vigenti disposizioni, ai fini dei successivi provvedimenti approvativi del bilancio.

Prospetto IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - Esercizio 2005

N. ORD.

VOCE

ALIQUOTA 2003

DETRAZIONE

1

Ordinaria (categorie non comprese nelle successive)

5,5

Vedasi sotto 

2

Abitazione principale

5,5

€ 103,29

3

Abitazione principale occupata esclusivamente da anziani o con presenza di disabili riconosciuti ivi residenti

5,5

€ 154,00

4

Alloggi non locati (case sfitte, seconde case ecc.)

6,0

nessuna

5

Immobili adibiti a uffici, negozi, attività commerciali ecc.

6,0

nessuna

DISPOSIZIONI RICHIAMATE:

1)       Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D.L.gs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera a), dell'art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;

2)       Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale importo è aumentato ad euro 154 se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di anziani soli ultrasessantacinquenni o da soggetti portatori di handicap (tali circostanze dovranno risultare da certificato di residenza del nucleo e da apposita certificazione idonea a dimostrare l’esistenza dell’handicap)

3)       In caso di unità immobiliare ripartita tra più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

4)       Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

5)       Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a Titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque ABITATA da altri soggetti ivi dimoranti.

 

Per estratto conforme alla delibera della  g. c. N. 30 del  10.05.2005

Laureana di Borrello,lì 03.06.2005-06-04

 

IL SEGRETARIO COMUNALE

        (F.to  Ieropoli  Dr. Mario )