LA GIUNTA COMUNALE
OMISSIS
2) Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dall’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
3) Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nelle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
4) Con successiva separata votazione unanime favorevole palese, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.