DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati>:
1. Di confermare per l’anno 2007 I aliquota 1Cl al 6 per mille.
2. Di confermare la Detrazione di E. 134.29 per Abitazione Principale e sue pertinenze.
3. Di dare atto che se l’ammontare della Detrazione non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale dovrà essere computato, per la parte residua, sull’Imposta dovuta per le pertinenze costituenti parti integranti dell’abitazione principale quali box, garage, cantina, soffitta e rientranti esclusivamente nelle Categorie Catastali C6 e C7.
4. Ai sensi dell’art. 8 del d.Lgs 504/1992 comma 2 dallimposta dovuta de]]unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 134,29, rapportate al periodo dellanno durante il quale si protrae tale destinazione; Se Punita immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente.
5. Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani, disabili, che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero peimanente a condizione che la stessa non risulti locata, oltre che l’unita immobiliare ceduta a titolo gratuito a parenti in linea collaterale fino al 1° grado figli, fratelli , genitori) ai quali spetta la detrazione massima di € 103.29 (200.000);
6. Di considerare soggetto ad 1Cl i terreni classificati quali aree fabbricabili, mentre di esentare i
terreni agricoli ricacjenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi delart. 15 della legge
27112/1977 n. 984 cosi come previsto dall’ad. 7 comma 1 lettera FI del D.Lgs 504/1992, mentre per
i teneni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che espletano la loro
attività a titolo principale purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta secondo quanto
stabilito dall’art. 9 del D.lgs 504 del 30.12.1992.