COMUNE DI CONDOFURI - Prov. di Reggio Calabria
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO : DETERMINAZIONE TARIFFE ICI ANNO 2005
L’anno Duemilacinque addì 06 del mese di Maggio alle ore 12,00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:
Nr. Ord. |
COGNOME E NOME |
QUALIFICA |
Presente |
1 |
Lavalle Filippo |
Sindaco Presidente |
Si |
2 |
Mafrici Antonella |
ASSESSORE |
Si |
3 |
Mafrica Rocco |
ASSESSORE |
Si |
4 |
Sgro Antonino |
ASSESSORE |
No |
5 |
Pizzi Roberto |
ASSESSORE |
No |
6 |
Manti Annunziato |
ASSESSORE |
Si |
7 |
Barreca Giuseppe |
ASSESSORE |
Si |
Partecipa il Segretario Comunale, dott. Antonino Stillitano.
Il Sindaco, Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti;
Visto il dlgs 267/2000 ;
dato atto che sulla presente proposta sono stati espressi i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del dlgs 267/2000, per come dietro riportati e sottoscritti per come prescritto dal Regolamento per il funzionamento della Giunta, di cui alla delibera GM n. 21 del 22.02.2000; DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decr. Lgs 30.12.1992 n. 504 relativo al riordino degli Enti Territoriali, a norma dell’art. 4 della Legge 23 Ottobre 1992 , n° 421 ;
CONSTATATO che in tale contesto è stata istituita a decorrere dall'anno 1993 l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);
CONSIDERATO che in conformità a quanto dispone l'art 6 del Decr. Lgs. 504 del 30.12.1992 i Comuni sono tenuti ad adottare le aliquote e l’imposta, con effetto per l’anno successivo;
VISTO l’art. 3 Legge 23 Dicembre 1996 n° 662 nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 10 D.L. 31 Dicembre 1996 , n° 669;
CONSIDERATO che per l'anno 2004 è stata deliberata un’aliquota unica 6 per mille giusta delibera G. M. n° 42 del 25/03/2004;
ESAMINATA ogni opportuna valutazione in ordine alla locale capacità contributiva comparata al sussistente fabbisogno finanziario dell'Ente per una corretta ed equilibrata gestione amministrativa;
RITENUTO di poter confermare l' aliquota da applicarsi per l’anno 2005;
VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 504/92 in materia di detrazioni di abitazione principale e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell' art.49 del T.U.E.L.( Decr. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 ) in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
DELIBERA
2)Di confermare la Detrazione di €. 134.29 per Abitazione Principale e sue pertinenze.
3) Di dare atto che se l’ammontare della Detrazione non trova totale capienza nell’Imposta dovuta per l’abitazione principale dovrà essere computato, per la parte residua, sull’Imposta dovuta per le pertinenze costituenti parti integranti dell’abitazione principale quali box, garage, cantina, soffitta e rientranti esclusivamente nelle Categorie Catastali C6 e C7.
4)Ai sensi dell'art. 8 del d.Lgs 504/1992 comma 2 dall'imposta dovuta dell'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
Se l'unita immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente.
5) Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani, disabili, che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata, oltre che l’unita immobili ceduta a titolo gratuito a parenti in linea collaterale fino al 1° grado ( figli, fratelli , genitori) ai quali spetta la detrazione massima di € 103.29 (200.000) ;
Di considerare soggetto ad Ici i terreni classificati quali aree fabbricabili, mentre di esentare i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi del'art. 15 della legge 27/12/1977 n. 984 cosi come previsto dall'art. 7 comma 1 lettera H del D.Lgs 504/1992, mentre per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che espletano la loro attività a titolo principale purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta secondo quanto stabilito dall'art. 9 del D.lgs 504 del 30.12.1992.
6) Di demandare al Consiglio Comunale la consequenziale presa d’atto.
7) Di demandare al Consiglio Comunale la consequenziale presa d’atto.