PROV. DI REGGIO CALABRIA
( con i poteri della Consiglio comunale)
N° 14 Reg. Delib.
OGGETTO:
ALIQUOTE I.C.I.
ANNO 2007
L’anno duemilasette, il giorno otto, del mese di marzo, alle ore 14,30 nella sede municipale di Rizziconi .
Il Commissario Straordinario, Dott.ssa Francesca Crea, nominato con D.P.R. del giorno 23 febbraio 2007, con la partecipazione del Segretario generale Dr. Francesco Gangemi ha adottato la seguente deliberazione :
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso :
- che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, e succ. mod. ed integrazioni, sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
Richiamato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 recante “Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n.
Dato atto che l’art. 3 – comma 48° - della legge 23 dicembre 1996, n.
Constatato che ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 504/92 il comune può definire le aliquota in misura differenziata entro la misura minima del 4 per mille e la misura massima del 7 per mille;
Ritenuto di poter confermare le tariffe per l’anno 2007 (all.A) ;
Ritenuto altresì, al fine di contribuire al recupero del decoro ambientale del territorio comunale, di operare la esenzione totale dal pagamento dell’ICI per anni tre per coloro che procederanno al rifacimento e/o completamento delle facciate degli immobili entro il 31/12/2007 secondo le modalità di cui all’allegato A;
Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000;
Sentito il Segretario generale in ordine alla conformità dell’atto alle Leggi, allo Statuto ed alle norme regolamentari;
DELIBERA
1) Di applicare per l'anno 2007 le seguenti aliquote per l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
a) aliquota ordinaria 5,50 per mille ;
b) aliquota agevolata da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e utilizzati come abitazione principale: 5 (cinque) per mille;
2) Di stabilire le seguenti norme per l’applicazione dell’ICI – Imposta Comunale sugli Immobili, in questo Comune:
a) Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D.L.gs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera a), dell'art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare Euro 103,29 (detrazione) rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
3) Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
4) Si dà atto che nella determinazione delle aliquote di cui al capo 1° e di quanto oggetto del capo IV°, nonché nella definizione della riduzione o detrazione di cui al capo V° sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.
5) Di riservarsi l’adozione di provvedimenti, per l’iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli Uffici Tributari del Comune, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 57, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
6) Di dare atto che ai sensi del II° comma dell’art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per l’applicazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 504/92 relativo alla modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art. 11 della Legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cui eventuale cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
7) Di esentare totalmente dal pagamento dell’ICI per anni tre coloro che, entro il 31/12/2007, procederanno al rifacimento e/o completamento delle facciate degli immobili, secondo le modalità di cui all’allegato A, comprendente relazione tecnica e bando, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto e che pertanto viene approvato;
8) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, una volta conseguita la esecutività;
9) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, del “T.U.E.L.”, ai fini dei successivi provvedimenti approvativi del bilancio.