a) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale, a condizione che la stessa non risulti locata: Esente (ad esecuzione delle categorie catastali A1 – A8 – A9);
b) Pertinenze dell’abitazione principale: Esente (ad eccezione delle categorie catastali A1 – A8 – A9);
c) Altre unità immobiliari: 6 per mille;
d) Terreni agricoli: Esente;
e) Aree edificabili: 6 per mille;
f) Per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili: 4 per mille;
g) Per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili: 4 per mille;
h) Per gli immobili posseduti da proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, l’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori: 4 per mille;
i) Per gli immobili di proprietà delle associazioni di promozione sociale; 4 x mille;
j) Per l’unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato: 4 per mille;
k) Per gli immobili posseduti dalle organizzazioni sociali non lucrative: 4 per mille;
l) Per gli immobili delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato: 4 per mille;
m) A quegli alloggi concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite negli accordi, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, tra organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori: 4 per mille;
n) Per gli immobili posseduti da soggetti che hanno i requisiti indicati nei commi da
o) Per gli immobili locati a soggetti aventi determinati requisiti reddituali ed individuati nell’art. 1, commi 1 e 3 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, per il periodo di sospensione della procedura esecutiva: 4 per mille;