VISTO il Decr. Lgs 30.12.1992 n. 504 relativo al riordino degli Enti Territoriali , a norma dell’art. 4 della Legge 23 Ottobre 1992 , n° 421 ;
CONSTATATO che in tale contesto è stata istituita a decorrere dall'anno 1993 l'imposta comunale sugli immobili (ICI);
CONSIDERATO che in conformità a quanto dispone l'art 6 del D. Lgs. 504 del 30.12.1992 i Comuni sono tenuti ad adottare le aliquote e l’imposta , con effetto per l’anno successivo ;
VISTO l’art. 3 Legge 23 Dicembre 1996 n° 662 nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 10 D.L. 31 Dicembre 1996 , n° 669 ;
CONSIDERATO che per l'anno 2006 l’aliquota deliberata è stata:
5 x mille per Abitazione Principale e pertinenze costituenti parti integranti dell’abitazione principale quali box, garage, cantina, soffitta e rientranti esclusivamente nelle Categorie Catastali C6 e C7.
6 x mille per aree fabbricabili ed altri fabbricati che non costituiscano abitazione principale del contribuente;
ESAMINATA ogni opportuna valutazione in ordine alla locale capacità contributiva comparata al sussistente fabbisogno finanziario dell'Ente per una corretta ed equilibrata gestione amministrativa;
RITENUTO di dover confermare le aliquote da applicarsi per l’anno 2007 come sotto riportato ;
VISTA la deliberazione del G.M. n° 10 del 19.01.2006 relativamente alla determinazione di approvazione della tariffa ICI per l'anno 2006, formalizzata in conformità alle vigenti disposizioni in materia, e successiva presa d’atto del Consiglio Comunale con deliberazione n° 06 del 24.02.2006;
VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 504/92 in materia di detrazioni di abitazione principale e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge 296/2007 ( Finanziaria 2007) art. 173-174-175 ed in particolare l’art. 156 che interviene a modificare la titolarità della delibera di approvazione delle tariffe dell’imposta; il comma 156 interviene a sostituire la parole “ Consiglio Comunale alla parola “comune”all’art. 6 comma 1 primo periodo , del D.Lgs. n°504/1992, il che significa riportare alla Competenza del Consiglio Comunale del deliberazioni tariffarie in materia di ICI;
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell' art. 49 del T.U.E.L. ( Decr. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 ) in ordine alla regolarità tecnica e contabile ;
DELIBERA
A) Di confermare per l’anno 2007 le aliquote ICI come sotto riportato :
ALIQUOTE
1) 5 x mille per Abitazione Principale e pertinenze costituenti parti integranti dell’abitazione principale quali box, garage, cantina, soffitta e rientranti esclusivamente nelle Categorie Catastali C6 e C7.
2) 6 x mille per aree fabbricabili ed altri fabbricati che non costituiscano abitazione principale del contribuente ;
Di esentare dall’imposta ICI per l’anno 2007 gli immobili adibiti ad abitazione principale al cui interno del proprio nucleo familiare vi sia un minore di anni 18, rientrante nell’all’art. 3 comma 3 Legge 05 febbraio 1992 n°104 “ Legge Quadro per l’assistenza , l’integrazione Sociale e i diritti delle persone Handicappate ” che testualmente recita :
<< Soggetti aventi diritto - Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici” >>;
dando atto che i beneficiari dovranno presentare - entro il termine di mesi 6 dalla data di approvazione della presente deliberazione - domanda presso l’ufficio tributi dell’ente su apposito modello fornito dallo stesso ufficio, allegando obbligatoriamente copia autentica a norma di legge della certificazione , attestazione medica rilasciata dall’A.S.L.di competenza.
DETRAZIONI
Detrazione di € 103.29 per Abitazione Principale e sue pertinenze;
Pertanto l’ammontare della Detrazione se non trova totale capienza nell’Imposta dovuta per l’abitazione principale deve essere computato, per la parte residua , sull’Imposta dovuta per le pertinenze;
Si considera abitazione principale:
- l’unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente che la possieda a titolo di proprietà , ovvero di diritto reale di usufrutto uso o abitazione, regolarmente registrati spetta la detrazione dovuta per l’unità medesima pari a Euro 103.29 - £. 200.000 annue da rapportare ai mesi durante i quali sussiste siffatta destinazione . Condizione essenziale affinché possa spettare tale detrazione è, quindi , che ci sia identità tra soggetto obbliga al pagamento dell’ICI per l’unità immobiliare e soggetto dimorante abitualmente nell’unita medesima alle condizioni specificate ;
B) Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani, disabili, che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;