VISTO il Decr. Lgs 30.12.1992 n. 504 relativo al riordino degli Enti Territoriali , a norma dell’art. 4 della Legge 23 Ottobre 1992 , n° 421 ;

 

CONSTATATO che in tale contesto è stata istituita a decorrere dall'anno 1993 l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

 

CONSIDERATO che in conformità a quanto dispone l'art 6 del D. Lgs. 504 del 30.12.1992  i Comuni sono tenuti ad adottare le aliquote e l’imposta , con effetto per l’anno successivo   ;

 

VISTO l’art. 3 Legge 23 Dicembre 1996 n° 662 nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 10 D.L. 31 Dicembre 1996 , n° 669 ; 

 

CONSIDERATO che per l'anno 2006 l’aliquota deliberata è stata:  

5 x mille per Abitazione Principale e pertinenze costituenti parti integranti dell’abitazione principale quali box, garage, cantina, soffitta e rientranti esclusivamente nelle Categorie Catastali C6 e C7.

6 x mille  per aree fabbricabili ed altri fabbricati che non costituiscano abitazione principale del contribuente;

 

ESAMINATA ogni opportuna valutazione in ordine alla locale capacità contributiva comparata al sussistente fabbisogno finanziario dell'Ente per una corretta ed equilibrata gestione amministrativa;

 

RITENUTO di dover confermare le aliquote da applicarsi per l’anno 2007 come sotto riportato ;

 

VISTA la deliberazione del G.M. n° 10 del 19.01.2006 relativamente alla determinazione di approvazione della tariffa ICI per l'anno 2006, formalizzata in conformità alle vigenti disposizioni in materia, e successiva presa d’atto del Consiglio Comunale con deliberazione n° 06 del 24.02.2006;

 

VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 504/92 in materia di detrazioni di abitazione principale e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Vista la Legge 296/2007 ( Finanziaria 2007) art. 173-174-175 ed in particolare l’art. 156  che interviene a modificare la titolarità della delibera di approvazione delle tariffe dell’imposta; il comma 156 interviene a sostituire la parole “ Consiglio Comunale alla parola “comune”all’art. 6 comma 1 primo periodo , del D.Lgs. n°504/1992, il che significa riportare alla Competenza del Consiglio Comunale del deliberazioni tariffarie in materia di ICI;        

 

VISTI ed acquisiti i  pareri favorevoli espressi ai sensi dell' art. 49 del T.U.E.L. ( Decr. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 )  in ordine alla regolarità tecnica e contabile ;

 

DELIBERA

 

A) Di confermare per l’anno 2007 le aliquote ICI come sotto riportato  :

 

ALIQUOTE

 

1)      5 x mille per Abitazione Principale e pertinenze costituenti parti integranti dell’abitazione principale quali box, garage, cantina, soffitta e rientranti esclusivamente nelle Categorie Catastali C6 e C7.

2)      6 x mille per aree fabbricabili ed altri fabbricati che non costituiscano abitazione principale del contribuente ;

 

Di esentare dall’imposta ICI per l’anno 2007 gli immobili adibiti ad abitazione principale al cui interno del proprio nucleo familiare vi sia un minore di anni 18, rientrante nell’all’art. 3 comma 3 Legge 05 febbraio 1992 n°104 “ Legge Quadro per l’assistenza , l’integrazione Sociale e i diritti delle persone Handicappate ”  che testualmente recita :    

 

<< Soggetti aventi diritto -  Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici” >>;

dando atto che i beneficiari dovranno presentare - entro il termine di mesi 6 dalla data di approvazione della presente deliberazione -  domanda presso l’ufficio tributi dell’ente su apposito modello fornito dallo stesso ufficio, allegando obbligatoriamente copia autentica a norma di legge della certificazione , attestazione medica rilasciata dall’A.S.L.di competenza.

 

DETRAZIONI 

Detrazione di € 103.29 per Abitazione Principale e sue pertinenze;

Pertanto l’ammontare della Detrazione se non trova totale capienza nell’Imposta dovuta per l’abitazione principale deve essere computato, per la parte residua , sull’Imposta dovuta per le pertinenze;

   

Si considera abitazione principale:

-         l’unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente che la possieda a titolo di proprietà , ovvero di diritto reale di usufrutto uso o abitazione, regolarmente registrati spetta la detrazione dovuta per l’unità medesima pari a Euro 103.29 - £. 200.000 annue da rapportare ai mesi durante i quali sussiste siffatta destinazione . Condizione essenziale affinché possa spettare tale detrazione è, quindi , che ci sia identità tra soggetto obbliga al pagamento dell’ICI per l’unità immobiliare e soggetto dimorante abitualmente nell’unita medesima alle condizioni specificate ;

 

B) Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani, disabili, che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;