DELIBERA GIUNTA MUNICIPALE N° 6 DEL 04.01.2005 -
PRESA D'ATTO C.C. DELIBERA N° 8 DEL 28.01.2005
VISTO il Decr. Lgs 30.12.1992 n. 504 relativo al riordino degli Enti Territoriali , a norma dell’art. 4 della Legge 23 Ottobre 1992 , n° 421 ;
CONSTATATO che in tale contesto è stata istituita a decorrere dall'anno 1993 l'imposta comunale sugli immobili (ICI);
CONSIDERATO che in conformità a quanto dispone l'art 6 del Decr. Lgs. 504 del 30.12.1992 i Comuni sono tenuti ad adottare le aliquote e l’imposta , con effetto per l’anno successivo ;
VISTO l’art. 3 Legge 23 Dicembre 1996 n° 662 nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 10 D.L. 31 Dicembre 1996 , n° 669 ;
CONSIDERATO che per l'anno 2004 l’aliquota deliberata era
5% per Abitazione Principale e pertinenze costituenti parti integranti dell’abitazione principale quali box, garage, cantina, soffitta e rientranti esclusivamente nelle Categorie Catastali C6 e C7.
6% per aree fabbricabili ed altri fabbricati che non costituiscano abitazione principale del contribuente giusta delibera G. M. n° 244 del 05.12.2004 ;
ESAMINATA ogni opportuna valutazione in ordine alla locale capacità contributiva comparata al sussistente fabbisogno finanziario dell'Ente per una corretta ed equilibrata gestione amministrativa;
RITENUTO di dover confermare le aliquote da applicarsi per l’anno 2005 come sotto riportato ;
VISTA la deliberazione del 244 del 05.12.2004;
VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 504/92 in materia di detrazioni di abitazione principale e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 nei commi 12 e 13 Legge 488 /1999;
VISTA la Legge 23 Dicembre 2000 , n° 388 ;
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell' art.49 del T.U.E.L.( Decr. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 ) in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti unanimi,
DELIBERA
A) Di confermare per l’anno 2005 le aliquote ICI come sotto riportato :
ALIQUOTE
1) 5% per Abitazione Principale e pertinenze costituenti parti integranti dell’abitazione principale quali box, garage, cantina, soffitta e rientranti esclusivamente nelle Categorie Catastali C6 e C7.
2) 6% per aree fabbricabili ed altri fabbricati che non costituiscano abitazione principale del contribuente ;
DETRAZIONI
- Detrazione di €. 103.29 per Abitazione Principale e sue pertinenze
Pertanto l’ammontare della Detrazione se non trova totale capienza nell’Imposta dovuta per l’abitazione principale deve essere computato, per la parte residua , sull’Imposta dovuta per le pertinenze;
Si considera abitazione principale:
- l’unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente che la possieda a titolo di proprietà , ovvero di diritto reale di usufrutto uso o abitazione, regolarmente registrati spetta la detrazione dovuta per l’unità medesima pari a Euro 103.29 - £. 200.000 annue da rapportare ai mesi durante i quali sussiste siffatta destinazione . Condizione essenziale affinché possa spettare tale detrazione è, quindi , che ci sia identità tra soggetto obbliga al pagamento dell’ICI per l’unità immobiliare e soggetto dimorante abitualmente nell’unita medesima alle condizioni specificate ;
B) Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani, disabili, che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
C) Di demandare al Consiglio Comunale la relativa approvazione .
D) Dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile