COMUNE DI BAGALADI N.09 Reg. Del.
Provincia di Reggio Calabria del 13.03.2006
Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Imposta comunale sugli immobili anno 2006.
L’anno duemila e sei il giorno tredici del mese di marzo, alle ore 17,30 in Bagaladi nella residenza comunale, convocata con l’osservanza delle modalità dilegge è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:
Cognome e Nome |
Carica |
Presente |
Assente |
CURATOLA Angelo |
Sindaco |
X |
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ROSSI Caterina |
Vice-Sindaco |
X |
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MONORCHIO Santo |
Assessore |
X |
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TOSCANO Annunziato |
Assessore |
X |
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MACHEDA Paola |
Assessore |
X |
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PRESENTI: 5 - ASSENTI: 0.
Partecipa il Dott. Attilio MELIADO’, Segretario Comunale, incaricato della redazione del presente atto;
Il Sindaco-Presidente, constatato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione dell’adunanza dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso indicati e tutti riportati in calce al presente atto;
Il Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile ha espresso parere FAVOREVOLE;
Oggetto: Imposta comunale sugli immobili anno 2006.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l’I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
- che l’art.54 del D Lgs. 15 dicembre 1997, n. 46, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione, disponendo in tal modo che le relative deliberazioni siano adottate congiuntamente e coordinatamente dall’organo consiliare;
- che l’art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. .446, ha recato nuove disposizioni in materia di soggetti d'imposta e detrazioni per le abitazioni principali, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1998;
- che l’art. 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 1996, n. 347, attribuisce all’ente locale la facoltà di deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
- che l’art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, attribuisce al comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiore al 4 per mille, in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
Considerato che la giunta comunale ha valutato tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente:
a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizione ed in particolare dei soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
b) in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario e che si riportano in calce al presente atto;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
D E L I B E R A
1. DI STABILIRE che l’imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale per l’anno 2006 sarà del 6/° (sei per mille) con una detrazione per la prima casa di € 129,11;
2. DI STABILIRE una aliquota agevolata del 1/°°° (uno per mille) a favore dei proprietari che eseguono interventi volti:
1) al recupero di unità immobiliare inagibili o inabitabili;
2) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico;
3) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche potenziali;
4) all’utilizzo di sottotetti;
3. DI STABILIRE l’applicazione di tale aliquota agevolata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, cosi come previsto dall’art. 1, comma 5, della L 27 dicembre 1997, n° 449;
4. DI DARE la massima pubblicità, sulle agevolazioni previste dalla legge per le case inagibili e inabitabili.