COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)
D.C.C n.14 del 07/05/2007 "Approvazione aliquote I.C.I. e detrazioni per l'anno 2007
OGGETTO: Approvazione aliquote I.C.I. e detrazioni per l’anno 2007.
IL CONSIGLIO COMUNALE
OMISSIS
D E L I B E R A
per le motivazioni di cui in narrativa:
1. di stabilire l’aliquota relativa all’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) da applicare nell’anno 2007 nella seguente misura:
• Unità immobiliare adibita ad abitazione principale –
• Altre unità immobiliari –
cinquevirgolacinque (5,5 per mille)• Terreni agricoli – ESENTE
• Aree edificabili – cinquevirgolacinque (5,5 per mille)
• Aliquota agevolata favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili – due (2,0 per mille)
• Aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nel centro storico – due (2,0 per mille)
• Immobili posseduti da organizzazioni di volontariato o cooperative sociali, iscritte presso le autorità competenti – quattro (4,0 per mille)
2. di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,30 (CENTOTREVIRGOLATRENTA) rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
3. di stabilire l’elevazione delle detrazione spettante ad € 130,00 (CENTOTRENTA) e comunque non oltre l’importo dell’imposta dovuta, per quei contribuenti che siano proprietari di unica abitazione, con reddito familiare complessivo non superiore ad € 6.198,00, previa istanza, con allegata documentazione;
4. di stabilire l’elevazione delle detrazione spettante ad € 200,00 (DUECENTO) e comunque non oltre l’importo dell’imposta dovuta, per quei contribuenti che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare un componente con una invalidità riconosciuta dalle competenti autorità, almeno del 90%, previa istanza, con allegata documentazione;
5. di dare atto che per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale di godimento, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta anche alle unità immobiliari appartenenti ai soci di Cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
6. di dare mandato al responsabile del settore Economico-Finanziario per gli adempimenti connessi e conseguenti al presente deliberato;
7. di dichiarare, per l’urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.. 267.