LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che :

Ø il Titolo I, Capo I, del D.lgs. 30/12/1992 n. 504, come successivamente integrato e modificato, stabilisce la disciplina dell’Imposta comunale sugli immobili;

Ø l’art. 6, comma 1, del citato D.lgs. 30/12/1992 n. 504 testualmente recita:

      1.      L’aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione dell’art. 84 del D.lgs. 25 febbraio 1995 n. 77, come modificato dal D.lgs. 11 giugno 1996 n. 336.

Ø l’art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 15/12/1997 n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 23/03/1998 n. 56 e dall'art. 54 della Legge 23/12/2000 n. 388, testualmente recita:

      1.   Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione.

      1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

Ø l’art. 1, comma 1, lett. s), n. 1, del D.lgs. 30/12/1999 n. 506 ha aggiunto una ulteriore disposizione all’art. 52, comma 2, del D.lgs. 15/12/1997 n. 446, stabilendo che con decreto ministeriale è definito il modello al quale i Comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti per la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi;

Ø l’art. 1, comma 1, lett. u), dello stesso D.lgs. 30/12/1999 n. 506 ha disposto l’abrogazione del comma 4 dell’art. 58 del richiamato D.lgs. 15/12/1997 n. 446, il quale prescriveva la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale delle deliberazioni comunali concernenti la determinazione dell’aliquota dell’Imposta comunale sugli immobili;

Ø l’art. 42, comma 2, lett. f), del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 prevede che il Consiglio Comunale ha competenza, tra l’altro, relativamente alla istituzione ed all’ordinamento dei tributi, con esclusione delle determinazione delle relative aliquote;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la gestione dell’imposta, adottato, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

ESAMINATE, inoltre, le norme che permettono agli enti locali l’applicazione di aliquote ridotte o agevolate a favore dei:

a)  proprietari di immobili che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico ed architettonico localizzati nei centri storici ovvero interventi diretti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti;

b)  proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi “tipo”;

VALUTATE le risorse, proprie e da trasferimenti, dell’Ente in rapporto ai programmi, alla necessità del mantenimento di determinati standard qualitativi e quantitativi nei servizi, a favore della popolazione, ed all’obbligatorietà del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base di quanto indicato dalla Giunta Comunale;

RITENUTO, vagliate e fatte proprie le suddette valutazioni, di poter accogliere le proposte formulate in merito all’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili per l’esercizio;

VISTI:

Ø i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 del Responsabile dell'Ufficio tributi e del Responsabile del settore Economico-Finanziario;

Ø il D.lgs. 30/12/1992 n. 504;

Ø il D.lgs. 15/12/1997 n. 446;

Ø il D.lgs. 30/12/1999 n. 506;

Ø il D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

Ø la Legge 23/12/2000 n. 388;

Ø il vigente Regolamento in materia di Imposta comunale sugli immobili;

Ø il vigente Regolamento di contabilità;

Ø lo Statuto dell’Ente.

Con voti unanimi e favorevoli accertati nelle forme di legge;

 

DELIBERA

 

Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati

 

1.               di determinare per l’anno 2005 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure:

     a) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale – cinquevirgolacinque (5,5 per mille)

     b) Altre unità immobiliari – cinquevirgolacinque (5,5 per mille)

     c) Terreni agricoli – ESENTE

     d) Aree edificabili – cinquevirgolacinque (5,5 per mille)

     e) Aliquota agevolata favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità

immobiliari inagibili o inabitabili – due (2,0 per mille)

     f) Aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero

di immobili di interesse artistico o architettonico nel centro storico – due (2,0 per mille)

     g) Immobili posseduti da organizzazioni di volontariato o cooperative sociali, iscritte presso

le autorità competenti – QUATTRO (4,0 per mille)

 

2.               di determinare per l’anno 2005 in Euro 103,30 (CENTOTREVIRGOLATRENTA) la detrazione per l’abitazione principale;

 

3.               di determinare

·                 l’elevazione delle detrazione spettante ad Euro 130,00 (CENTOTRENTA) e comunque non oltre l’importo dell’imposta dovuta, per quei contribuenti che siano proprietari di unica abitazione, con reddito familiare complessivo non superiore ad € 6.198,00, previo istanza, con allegata documentazione;

·                 l’elevazione delle detrazione spettante ad Euro 200,00 (DUECENTO) e comunque non oltre l’importo dell’imposta dovuta, per quei contribuenti che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare un componente con una invalidità riconosciuta dalle competenti autorità, almeno del 90%, previo istanza, con allegata documentazione;

 

4.    di disporre che dall'anno 2005, la riscossione dell'imposta venga effettuata direttamente dal comune;

 

5.    di disporre che l’Ufficio Tributi del Comune attui tutte le iniziative per la più ampia conoscenza delle aliquote e delle agevolazioni deliberata da parte dei contribuenti.

 

6.     di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2005, così come disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

 

7.     di trasmettere, in elenco, copia della presente deliberazione ai Signori Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267

 

8.    di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.